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Bonus gasolio trasporti 2026: codice 7082 e scadenza F24

Bonus gasolio 2026: arriva il codice tributo 7082. Ecco come utilizzare il credito d’imposta, compilare l’F24 ed evitare lo scarto entro il 31 dicembre

Novità per le imprese di trasporto che beneficiano del credito d’imposta sul gasolio. Con la risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consente di utilizzare l’agevolazione attraverso il modello F24. Per i beneficiari, però, c’è una scadenza da non sottovalutare: il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Il provvedimento chiarisce anche le modalità di compilazione dell’F24, i controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria e le condizioni che possono determinare lo scarto del modello.

Bonus gasolio 2026: a chi spetta il credito d’imposta

L’agevolazione è prevista dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2026 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026.

La misura nasce per contrastare gli effetti economici dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio, riconoscendo un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta alle imprese che esercitano le attività di trasporto individuate dalla normativa.

Il beneficio riguarda le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalla disciplina di riferimento.

Le disposizioni attuative sono state stabilite con il decreto interministeriale del 23 maggio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2026.

Nuovo codice tributo 7082: come compilare il modello F24

La principale novità introdotta dalla risoluzione riguarda l’istituzione del codice tributo 7082, denominato «Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33».

Per utilizzare correttamente l’agevolazione, il contribuente deve compilare il modello F24 indicando:

  • Codice tributo: 7082.
  • Sezione: Erario.
  • Importi a credito compensati: l’ammontare del credito utilizzato.
  • Anno di riferimento: l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA, come indicato nel cassetto fiscale.

Qualora il contribuente debba restituire l’agevolazione, il codice tributo deve essere invece riportato nella colonna «importi a debito versati».

Scadenza del 31 dicembre 2026: attenzione alle modalità di invio

Uno degli aspetti più importanti riguarda il termine di utilizzo del beneficio.

La risoluzione stabilisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre 2026.

Non basta, però, compilare correttamente il modello F24.

Il pagamento deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo di modalità differenti comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.

Dove controllare l’importo del bonus gasolio spettante

Prima di procedere alla compensazione, le imprese beneficiarie possono verificare l’importo effettivamente disponibile consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’importo dell’agevolazione fruibile viene comunicato all’Amministrazione finanziaria dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di un passaggio fondamentale: il credito utilizzato nel modello F24 non può superare quello riconosciuto al beneficiario.

F24 scartato: ecco quando si rischia di perdere la compensazione

L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici durante l’elaborazione dei modelli F24.

In particolare, verifica che il contribuente sia presente nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che il credito utilizzato non superi l’importo disponibile.

Il modello F24 viene scartato se il contribuente non risulta tra i beneficiari oppure utilizza un credito superiore a quello riconosciuto.

I controlli tengono conto anche delle eventuali variazioni o revoche dell’agevolazione successivamente comunicate dal Ministero.

Di conseguenza, prima dell’invio è opportuno verificare con attenzione la disponibilità effettiva del credito e la corretta indicazione dell’anno di riferimento.

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