CNDCEC - Informativa n. 73 del 19 giugno 2020 Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 73 del 19 giugno 2020, con cui ha reso noto le attività svolte nell'ambito dell'area di delega "Economia e fiscalità del lavoro", all’esito del Tavolo tecnico INPS – CNDCEC che si è svolto il 15 giugno scorso. I Commercialisti hanno evidenziato che l’art. 72 del decreto Rilancio ha esteso a 30 gg il Congedo per emergenza COVID19 di cui all’art. 23 del DL 18/2020. Contemporaneamente ha disposto che in alternativa al Congedo il lavoratore può richiedere uno o più bonus nel limite massimo complessivo di 1200 euro, prevedendo anche l’erogazione diretta al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi. E’ stato quindi richiesto se sia possibile per i lavoratori che abbiano già usufruito dei primi 15 gg di congedo ante DL 34/2020, di optare per il bonus in alternativa agli ulteriori 15 gg di congedo. L’INPS ha evidenziato che se un lavoratore ha chiesto il congedo per 15 gg può richiedere bonus per gli ulteriori 600 €. Con riferimento alle aziende soggette al FIS con consistenza occupazionale da 5 a 15 dipendenti, è stato richiesto se esaurite le settimane di Assegno Ordinario “COVID-19” concesso ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del decreto Cura Italia, possono ricorrere alla Cassa in deroga di cui all’art. 22 del DL 18/2020. Sul punto è stato risposto che al termine delle 9 + 5 settimane le aziende soggette al FIS con dipendenti da 5 a 15, in assenza di altra norma, sono impossibilitate ad accedere alla CIGD. In merito alla sospensione della validità del DURC, è stato evidenziato che, in virtù dell’eccezione introdotta dall’art. 81 del d.l. n. 34/2020, che ha modificato l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, rispetto alla validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, la sospensione resta fissata in novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (29 ottobre 2020). Si attende una circolare per avere chiarimenti sull’art. 26 del D.L. 18/2020 che ha disposto misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato prevedendo che in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste sono posti a carico dello Stato. Per i lavoratori sportivi è stato chiarito che trattandosi di rapporti di lavoro subordinato, la retribuzione annua lorda non superiore a € 50.000,00 è da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, come tale, al lordo delle ritenute previdenziali ed è relativa all’ultimo anno solare trascorso: anno 2019 (1/1/2019- 31/12/2019). Nella determinazione dei 50.000 euro annui concorrono le retribuzioni complessivamente percepite nell’anno 2019 da tutti i datori di lavoro con i quali lo sportivo professionista ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con obbligo di versamento di contribuzione al fondo pensioni sportivi professionisti. Per il computo dell’anzianità lavorativa ai fini del calcolo del ticket di licenziamento per la tipologia di lavoro intermittente, l’INPS ha già chiarito che l’anzianità aziendale afferente un rapporto di lavoro di tipo intermittente a tempo indeterminato, si determina considerando solo i giorni lavorati. Ai fini dell’anzianità lavorativa, deve essere considerata come intera mensilità quella in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni. Quindi per i lavoratori intermittenti con o senza disponibilità i periodi non lavorati non concorrono nel computo dell’anzianità aziendale.