Cassetto fiscale potenziato: online avvisi e stato degli atti
Nella sezione “L’Agenzia scrive” dell’area riservata diventano consultabili nuovi avvisi fiscali, provvedimenti di autotutela e informazioni aggiornate sull’intero iter, dalla notifica al pagamento o al ricorso

Il Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate si arricchisce di nuove funzionalità. Dal 28 luglio 2026 è operativo il servizio che permette ai contribuenti di consultare, direttamente nella sezione “L’Agenzia scrive”, alcune tipologie di avvisi fiscali e di verificare lo stato raggiunto dal relativo procedimento.
La novità, prevista dal provvedimento direttoriale del 16 luglio 2026, protocollo n. 210791, attua il rafforzamento dei contenuti conoscitivi del Cassetto fiscale disposto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 1/2024. L’obiettivo è offrire al contribuente una visione più completa della propria posizione tributaria e favorire un rapporto maggiormente trasparente con l’Amministrazione finanziaria.
Quali atti si possono consultare
In questa prima fase, il nuovo servizio riguarda specifiche categorie di documenti. Sono consultabili gli avvisi di liquidazione emessi in materia di agevolazioni tributarie ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601/1973, nonché quelli collegati alla disciplina dell’agevolazione “prima casa”, prevista dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986.
Rientrano inoltre nel nuovo sistema gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, emessi ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973 sulla base delle informazioni già disponibili nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria. Per questa tipologia di accertamenti non è previsto l’obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio con il contribuente.
Nel Cassetto fiscale possono essere visualizzati anche gli eventuali provvedimenti con cui l’Ufficio ha disposto l’annullamento totale o parziale dell’atto in autotutela. I documenti devono risultare firmati digitalmente e protocollati attraverso gli applicativi centralizzati utilizzati dagli uffici dell’Agenzia.
Arriva il tracciamento dell’iter fiscale
La principale innovazione non consiste soltanto nella possibilità di scaricare e consultare gli atti. Il contribuente può infatti controllare anche lo stato dell’iter procedimentale, seguendo l’evoluzione della pretesa fiscale dalla notifica fino alla sua eventuale definizione.
Nel Cassetto fiscale potranno comparire, ad esempio, le indicazioni relative all’avvenuta notifica, al pagamento integrale dell’atto, al pagamento delle sole sanzioni in misura ridotta, alla presentazione di un ricorso oppure alla definizione mediante accertamento con adesione.
Il sistema può inoltre segnalare che l’atto è stato definito attraverso precedenti misure di pace o tregua fiscale, che è stato annullato in autotutela, che è presente un provvedimento di autotutela parziale oppure che il contenzioso si è concluso con una pronuncia divenuta definitiva.
Il Cassetto fiscale assume così una funzione più ampia rispetto a quella di semplice archivio: diventa uno strumento attraverso il quale il contribuente può ricostruire la “storia” dell’atto e verificare se i pagamenti, i ricorsi o i provvedimenti adottati dall’Ufficio siano stati correttamente acquisiti dai sistemi dell’Amministrazione.
Quando vengono pubblicati gli atti
Gli avvisi e i provvedimenti sono messi a disposizione nel Cassetto fiscale dal giorno successivo a quello in cui la data di notifica al contribuente viene trasmessa negli applicativi centralizzati dell’Agenzia.
Anche gli aggiornamenti riguardanti lo stato del procedimento diventano visibili dal giorno successivo alla loro registrazione nei sistemi informatici degli uffici. Nel caso in cui un provvedimento di autotutela sia stato gestito dagli applicativi dell’Agenzia, ma non firmato digitalmente mediante gli stessi strumenti, il Cassetto fiscale segnala soltanto l’esistenza del provvedimento, senza rendere disponibile il relativo documento.
La pubblicazione nel Cassetto ha quindi una funzione di consultazione e monitoraggio. Per come è strutturato il servizio, non sostituisce la notificazione prevista dalla legge: l’atto viene infatti reso disponibile soltanto dopo che nei sistemi dell’Agenzia è stata registrata la relativa data di notifica. I termini per pagare, presentare ricorso o utilizzare gli strumenti deflativi devono continuare a essere calcolati sulla base della modalità con cui l’atto è stato formalmente notificato.
Chi può accedere al nuovo servizio
Nella fase iniziale, la consultazione è consentita al contribuente destinatario dell’atto, ai suoi rappresentanti legali e alle persone di fiducia preventivamente autorizzate.
Tra i rappresentanti ammessi rientrano, ad esempio, tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori. L’accesso avviene dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate mediante Spid, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure, nei casi previsti, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline.
Un Cassetto fiscale sempre più completo
Il nuovo servizio si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dei rapporti tra Fisco, cittadini e professionisti. A luglio l’Agenzia ha avviato anche i servizi di interoperabilità basati sulle API, che permettono lo scambio strutturato e, in alcuni casi, massivo di dati e documenti tra i sistemi gestionali degli utenti e quelli dell’Amministrazione finanziaria.
Il primo servizio di questa nuova infrastruttura riguarda lo scarico massivo delle Certificazioni uniche relative agli anni d’imposta 2024 e 2025. Altre tipologie di atti e informazioni saranno progressivamente inserite nel Cassetto fiscale mediante successivi provvedimenti.
Il potenziamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore conoscibilità dell’attività amministrativa. Resta comunque opportuno che il contribuente controlli separatamente le notifiche ricevute e le relative scadenze, senza considerare la sola presenza o assenza del documento nel Cassetto fiscale come elemento sufficiente per determinare la decorrenza dei termini.



