La Corte di Cassazione con la sentenza n.1789 del 26 gennaio 2026 ha stabilito che la fideiussione enunciata in una sentenza o in un decreto ingiuntivo va soggetta all'imposta di registro dello 0,5% ex articolo 6 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/86 a meno che l'operazione sottostante non risultasse soggetta a imposta sostitutiva mutui, nel qual caso l'effetto sostitutivo impedisce di tassare l'enunciazione. Infatti, la natura accessoria della fideiussione in ambito civilistico non produce effetti in ambito tributario e in particolare, in rapporto all'imposta di registro, basata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi o atti presentati per la registrazione, "rimanendo la fideiussione, in ambito tributario, autonoma espressione di capacità contributiva e pertanto non assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto «enunciante»". Dunque, la circostanza che l'atto enunciante sia sottoposto ad Iva non determina l'automatica estensione della relativa disciplina tributaria alla fideiussione enunciata, né l'automatica applicabilità all'atto enunciato del principio di alternatività Iva-registro di cui all'articolo 40 del Dpr n. 131/86. Il fatto Il ricorso per Cassazione proposto dall’ufficio aveva a oggetto una sentenza della Ctr della Campania con la quale veniva rigettato l'appello erariale avverso una pronuncia con cui la Ctp di Salerno aveva accolto il ricorso proposto dalla Banca di credito cooperativo avverso tre avvisi di liquidazione dell'imposta di registro rispettivamente applicata a tre decreti ingiuntivi emessi dal tribunale di Vallo della Lucania. Il giudice di primo grado sosteneva che le fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi fossero intimamente connesse ai "rapporti di provvista relativi a finanziamenti/operazioni (aperture di credito e mutuo chirografario) imponibili ai fini IVA", di conseguenza doveva trovare applicazione alla fattispecie in esame il cosiddetto principio di alternatività. Il giudice d'appello argomentava il rigetto dell'impugnazione ritenendo inapplicabile, nel caso in esame, l'imposizione di atti "enuncianti" (decreti ingiuntivi) ed atti "enunciati" (fideiussioni), prevista dall'articolo 22 del Dpr n. 131/86 e richiesta dall'Agenzia, assumendo l'insussistenza del prescritto requisito della coincidenza soggettiva tra parti dell'atto "enunciante" e parti dell'atto "enunciato", non essendo la fideiussione "un contratto trilaterale nel cui contesto permangano il debitore ed il creditore con l'aggiunta di un terzo contraente quale il fideiussore". La decisione della Corte di Cassazione La Cassazione ha ritenuto legittimo un motivo di impugnazione, proposto dall’ufficio, in base al quale veniva denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 22 e 40 del Dpr n. 131/86, nonché dell'articolo 6, Tariffa Parte prima, allegata al Dpr n. 131/86 e dell'articolo 1936 codice civile per avere la sentenza della Ctr escluso l'applicabilità del citato articolo 22 sul presupposto dell'insussistenza del requisito della coincidenza soggettiva tra atti "enuncianti" ed atti "enunciati", in quanto la fideiussione non è un contratto trilaterale. L’ufficio, a tal proposito ha evidenziato che: la fideiussione è un contratto con cui il fideiussore si obbliga nei confronti del creditore a garantire l'adempimento del debitore nel caso di specie, i fideiussori sono parti sia del rapporto contrattuale fideiussorio con la banca creditrice, sia del rapporto processuale instauratosi con il ricorso monitorio, in quanto ingiunti alle fideiussioni "enunciate" nel decreto ingiuntivo, in quanto atti autonomi rispetto all'atto "enunciante", si applica, ex articolo 22 del Dpr n. 131/86 e 6 della Tariffa, Parte prima, l'imposta di registro con aliquota dello 0,50%. La giurisprudenza di legittimità ritenendo, per l’appunto, fondate le ragioni erariali ha chiarito che non sussiste dubbio alcuno che, in via generale, la fideiussione debba sottostare, anche se "enunciata" in sentenza o in un decreto ingiuntivo, all'imposta di registro proporzionale, con aliquota dello 0,50%, prevista dall'articolo 6, Tariffa Parte prima del Dpr n. 131/86. (cfr. Cassazione n. 17899/2005; Cassazione n. 17237/2013; Cassazione n. 18454/2016; Cassazione n. 3458/2021 ; in motivazione, Cassazione n.6893/2024). Secondo tale orientamento, va escluso che la natura accessoria in ambito civilistico della fideiussione (avente struttura ed oggetto diversi da quelli della polizza fideiussoria/contratto autonomo di garanzia) si estenda anche all'ambito tributario e soprattutto a quello dell'imposta di registro, improntata all'autonoma rilevanza dei singoli negozi ed atti presentati alla registrazione, rimanendo la fideiussione, in ambito tributario, autonoma espressione di capacità contributiva e pertanto non assoggettata al medesimo regime fiscale dell'atto "enunciante". Pertanto, la circostanza che l'atto "enunciante" sia sottoposto ad Iva non determina l'automatica estensione della relativa disciplina tributaria alla fideiussione "enunciata" e, nel caso di specie, l'applicabilità all'atto "enunciato" del principio di alternatività di cui all'articolo 40, Dpr n. 131/86 e la conseguente registrazione a misura fissa (Cassazione n. 3458/2021). In conclusione, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della banca contribuente.