
Niente esenzione per l’ipoteca in favore dell’Agenzia delle entrate
Non è un organo dello Stato, ma un distinto soggetto giuridico, dotato di propria personalità giuridica, non “organicamente” collegato alle Amministrazioni statali
In tema di imposte e tasse ipotecarie, l’iscrizione di ipoteca costituita in favore dell’Agenzia delle entrate, in relazione a un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex articolo 182-ter del Rd n. 267/1942), non è riconducibile all’esenzione prevista, per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato, dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 347/1990, in quanto detta esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dallo stesso legislatore, deve essere riferita esclusivamente allo Stato-persona, a cui non è riconducibile l’Agenzia delle entrate.