La presenza di elementi sintomatici qualifica l’amministratore “di fatto”
Non può sottrarsi al reato di bancarotta il soggetto che pur senza una nomina ufficiale ha poteri decisionali nella società immobiliare in quanto più esperto dell’amministratore di diritto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35818 depositata il 3 novembre 2025 ha stabilito che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore “di fatto”, è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, come i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale.