Cessione crediti DTA: il cessionario non può compensare né cedere ulteriormente

Il soggetto che acquista crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle Deferred Tax Assets (DTA) non può utilizzarli in compensazione tramite modello F24 né cederli a terzi, potendo esclusivamente attendere l'erogazione del rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria

Con la risoluzione n. 73 del 29 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) a soggetti esterni al gruppo, la circolazione del credito incontra limiti soggettivi e oggettivi invalicabili.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *