Niente “maxi-periodo d’imposta” nella liquidazione controllata

La liquidazione controllata non gode del regime fiscale speciale: per plusvalenze e redditi si applica la tassazione ordinaria

Con la risposta n. 177 del 7 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in mancanza di specifiche disposizioni normative, la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (disciplinata dagli articoli 268 e seguenti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - CCII) non interrompe il periodo d'imposta né comporta l'applicazione del regime fiscale del cosiddetto "maxi-periodo d'imposta" previsto dall'articolo 183 del Tuir per la liquidazione giudiziale.

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