Con la circolare n. 26 del 1° ottobre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito importanti chiarimenti in materia di esenzione d’accisa sui carburanti e sugli oli lubrificanti impiegati nella navigazione marittima e nelle acque interne, ai sensi del punto 3 della Tabella A allegata al D.Lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle Accise). L’intervento amministrativo recepisce inoltre i più recenti orientamenti giurisprudenziali dell’Unione europea in materia di utilizzo commerciale delle imbarcazioni e si coordina con le modifiche introdotte dal D.M. 5 ottobre 2023, n. 171, che ha aggiornato il regolamento di cui al D.M. 15 dicembre 2015, n. 225. Ambito di applicazione e requisiti per l'esenzione In linea con il Testo Unico Delle Accise, la circolare in esame ribadisce che questa agevolazione si applica ai prodotti energetici impiegati come carburanti e ai lubrificanti: per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresi il trasporto passeggeri e merci e la pesca; per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci; per il dragaggio di vie navigabili e porti; per la prestazione a titolo oneroso, anche per un periodo limitato, di servizi diversi dal trasporto di persone e merci; in particolare, si tratta di adoperare “in via esclusiva un’imbarcazione, in virtù di un titolo di proprietà o di qualsiasi altro titolo, anche per un periodo di tempo limitato, allo scopo di fornire a soggetti terzi una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci e dalle altre attività indicate all’art. 1 commi 4 e 5” del decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 15 dicembre 2015, n. 225, disposizione recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. In linea con il D.M. 15 dicembre 2015, n. 225, la circolare ribadisce che l’agevolazione può essere riconosciuta solo ai soggetti che: possiedano le licenze o autorizzazioni previste dalla normativa di settore; dimostrino l’effettiva natura commerciale dell’attività svolta; abbiano richiesto e ottenuto il codice identificativo di cui all’art. 6-bis del D.M. 225/2015, da indicare nel libretto di controllo dell’imbarcazione. L’attribuzione del codice richiede la presentazione, via PEC all’Ufficio ADM competente, di un’apposita istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio delle operazioni di navigazione, contenente i dati identificativi dell’impresa e una dichiarazione motivata sull’utilizzo dell’imbarcazione. Inoltre, ogni rifornimento deve essere documentato attraverso il memorandum d’imbarco, numerato e sottoscritto dal gestore del punto di rifornimento e dal comandante dell’imbarcazione, come previsto dall’art. 7 del D.M. 225/2015. Precisazione sull'ambito del trasporto passeggeri La circolare in commento introduce un importante chiarimento in merito al trasporto regolare di passeggeri, che si distingue dalle prestazioni di servizi commerciali. Il trasporto regolare è definito come una serie di collegamenti organizzati con caratteristiche di sistematicità, effettuati su rotte predeterminate con orari, itinerari e tariffe stabilite. Si tratta di un servizio offerto al pubblico in modo continuativo e coordinato con il piano di trasporto locale, avente finalità di utilità pubblica e non ricreative. Ne consegue che il possesso della licenza marittima, pur necessario, non è sufficiente a ottenere automaticamente il beneficio fiscale. L’amministrazione doganale è tenuta a verificare che l’attività sia effettivamente commerciale e che l’imbarcazione sia impiegata per fornire servizi a titolo oneroso diversi dal trasporto regolare. In tal senso, il rilascio del codice identificativo rappresenta un passaggio obbligatorio, volto a consentire una valutazione concreta delle modalità di utilizzo dell’unità navale e a garantire la conformità con la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 settembre 2021. Restano invece esclusi dagli obblighi procedurali di cui all’art. 6-bis del D.M. 225/2015 i servizi tecnico-nautici di interesse generale, come il battellaggio portuale, in quanto attività ancillari alle operazioni di approdo e alla sicurezza della navigazione. Il principio europeo sull'usa commerciale delle imbarcazioni La circolare ADM richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 16 settembre 2021, causa C-341/20, la quale ha stabilito che il diritto all’esenzione dipende dall’effettivo utilizzo dell’imbarcazione, e non dal tipo di contratto stipulato. Quando l’imbarcazione è impiegata dal locatario o noleggiatore per scopi commerciali, l’esenzione si applica; in caso contrario, l’uso a fini privati esclude qualsiasi beneficio fiscale. La Corte distingue, inoltre, il noleggio “puro” – in cui l’utilizzatore mantiene il controllo della navigazione – dai contratti che comprendono servizi integrati di bordo simili a quelli crocieristici, dove il passeggero non ha alcun controllo sull’imbarcazione: in tali casi, l’utilizzo può essere considerato commerciale ai fini dell’esenzione.