Impugnazione diniego Iva: spettanza del credito da dimostrare
Il contribuente deve dimostrare l’esistenza del rimborso, l’Agenzia anche nel secondo grado può insistere sull’inesistenza dei presupposti, senza che ciò configuri una nuova eccezione

In tema di rimborso Iva, il contribuente che impugna il diniego assume il ruolo di attore sostanziale e deve provare la spettanza del credito. L’Agenzia delle entrate, nel contestare tale spettanza, può far valere mere difese anche in appello, senza che tale attività sia preclusa come “nuova eccezione” ai sensi dell’articolo 57, comma 2, Dlgs n. 546/1992. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24837 depositata il 9 settembre 2025, ribadisce il ruolo attivo del contribuente nel giudizio di rimborso Iva e precisa cosa si intende per “mere difese” e “nuove eccezioni” dell’Agenzia.