IVA sulle prestazioni estetiche: esenzione solo con attestazione medica

Il requisito dello scopo terapeutico diventa la chiave per l'esenzione IVA, con la necessità di un'attestazione medica per la chirurgia estetica e l'abrogazione della prassi previgente

Con la risoluzione n. 42/E del 12 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'esenzione IVA sulle prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica, viene confermato il principio per cui è indispensabile la sussistenza di uno scopo terapeutico, con l'introduzione dell'obbligo di un'apposita attestazione medica per le sole prestazioni di chirurgia estetica, in recepimento delle modifiche normative introdotte dall'articolo 4-quater del D.L. n. 145/2023.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *