L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 138 del 20 giugno 2024 in tema di Superbonus e enti ecclesiastici iscritti al RUNTS. Con riferimento ai soggetti destinatari del Superbonus, con la circolare n. 23/E del 2022 è stato precisato che, in applicazione del comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione si applica agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Con riferimento ai predetti soggetti, con la circolare n. 23/E del 2022 è stato chiarito che i soggetti indicati nel citato comma 9, lettera d-bis) (ONLUS, ODV e APS), possono avvalersi del Superbonus anche qualora abbiano acquisito la qualifica di «enti del terzo settore» ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore). Con la successiva circolare dell'8 febbraio 2023, n. 3/E è stato, inoltre, precisato che la tassativa elencazione dei soggetti contenuta nella norma, non richiamando tutti gli Enti del Terzo Settore, limita il proprio ambito applicativo solamente alle ONLUS, alle APS e alle OdV. Occorre, tuttavia, tener conto dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore e della conseguente istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). L'iscrizione a quest'ultimo, infatti, consente di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa. In particolare, si osserva che l'articolo 101, comma 8, del CTS (norme transitorie) prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le disposizioni che precedono rilevano anche qualora l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore avvenga prima dell'autorizzazione della Commissione europea di cui al comma 10. In linea con tale disposizione, il comma 13 dell'articolo 34 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106 (disciplinante il funzionamento del RUNTS e le relative modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al nuovo registro nazionale) dispone che le ONLUS, che conseguono l'iscrizione nel RUNTS, sono cancellate dall'Anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 460 del 1997 e che la cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Nel descritto quadro normativo, dunque, il passaggio dall'Anagrafe delle ONLUS al RUNTS comporta una sostanziale continuazione della operatività della ONLUS, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dal citato comma 10bis, dell'articolo 119 del decreto Rilancio a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti. Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 ha disposto che l'iscrizione nella predetta Anagrafe ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997. Parimenti per le ODV, in base all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le APS, in base all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è previsto normativamente che l'iscrizione nei rispettivi registri ha effetto costitutivo e sia condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali. Il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, all'articolo 7 (''Effetti dell'iscrizione nel RUNTS)'', inoltre, stabilisce che l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica. Conseguentemente, l'iscrizione nel RUNTS nelle sezioni dedicate alle ODV e APS è condizione necessaria per mantenere/acquisire la relativa qualifica. L'iscrizione al RUNTS, per le ONLUS con la ''trasformazione'' in ETS e per le ODV e le APS, mantenendo la stessa qualifica, non osta alla fruizione del Superbonus e consente l'applicazione della modalità di calcolo di cui al comma 10bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel rispetto delle condizioni e requisiti ivi previsti. Ne consegue, in particolare, che una ONLUS iscritta nella relativa Anagrafe prima dell'operatività del RUNTS continua a mantenere i medesimi benefici previsti dal decreto Rilancio anche successivamente all'acquisizione della qualifica di ETS a seguito dell'iscrizione al RUNTS. Diversamente, un ente iscritto al RUNTS che, pur possedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'iscrizione alla predetta Anagrafe delle ONLUS non si sia iscritto acquisendone la relativa qualifica, non può accedere al Superbonus in quanto, come chiarito, la tassativa elencazione contenuta nel comma 9 del citato articolo 119 non richiama gli Enti del Terzo Settore. In sostanza, dunque, un ente ecclesiastico avrebbe dovuto iscriversi alla suddetta Anagrafe per poter accedere alle agevolazioni fiscali riservate alle ONLUS, ivi compreso il Superbonus.