Stop al contributo baby sitting o asili nido

Il contributo baby sitting o asilo nido non è stato prorogato per l’anno 2019, pertanto a far data dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo

Il contributo baby sitting o asilo nido non è stato prorogato per il 2019. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019 non è più possibile presentare domanda per accedere a tale contributo. Lo ha reso noto l’Inps in una nota.


Cos’era
L’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Successivamente tale beneficio è stato prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall’articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

L’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.

Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, con conseguente possibilità di utilizzare i voucher per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.

Di conseguenza, l’articolo 54 bis, legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, fosse erogato mediante la modalità del Libretto Famiglia.

Pertanto da gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è stato rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia.

Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 hanno avuto validità fino al 31 dicembre 2018. Per questo è stato possibile inserire prestazioni lavorative terminate, al massimo, il 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni possono essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019.

Entro il termine del 31 dicembre 2018, inoltre, è stato possibile restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. I voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno invece validità.

A chi era rivolto
Il contributo era rivolto alle lavoratrici dipendenti pubbliche o private, nonché alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultassero iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non fossero pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si dovevano trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non dovevano aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Potevano inoltre accedere al beneficio le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) che avessero concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non fosse decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che avessero ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiedesse il beneficio) a cui poter rinunciare.

Le lavoratrici madri potevano accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorressero, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.

Non potevano accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati, le lavoratrici che usufruivano dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, le lavoratrici che non avevano diritto al congedo parentale, le lavoratrici in fase di gestazione, le lavoratrici che fossero ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione Separata).

Decorrenza e durata
Il contributo era erogato alle lavoratrici dipendenti per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici stesse.

Dal 14 giugno 2017, data di entrata in vigore della legge 22 maggio 2017, n. 81, alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, il contributo era erogato per un periodo massimo di sei mesi.

Per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici, invece, il contributo era erogato per un periodo massimo di tre mesi.

Importo
L’importo del contributo era di massimo 600 euro mensili.

Per le lavoratrici part-time il contributo veniva ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per l’asilo nido veniva erogato con pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell’importo di 600 euro mensili. Il contributo veniva erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia venisse svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell’elenco pubblicato sul sito INPS.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *