Sono stati chiesti chiarimenti al Ministero del Lavoro in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dall’articolo 81 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e dal successivo regolamento di attuazione, adottato con il D.I. 23 febbraio 2022, n. 89. Più specificamente è stato chiesto se il possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore debba sussistere al momento della presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione fiscale ovvero al momento antecedente dell’assegnazione del bene oggetto del progetto di recupero. Il Ministero, con nota n. 6447 del 23 aprile 2024, muovendo dalla circostanza che l’istituto del social bonus costituisce una misura di carattere fiscale, essendo collocata nel Titolo X del Codice, dedicato al “Regime fiscale degli enti del terzo settore”, ritiene che il possesso della qualificazione soggettiva di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n.117/2017 da parte dell’ente beneficiario delle erogazioni liberali ( in relazione alle quali l’art.81 del medesimo d.lgs. n. 117/2017 riconosce il credito d’imposta) abbia rilevanza ai fini della legittima fruizione del credito d’imposta da parte dei contribuenti che effettuano le erogazioni liberali in favore dell’ente beneficiario. In tal senso, pertanto, è necessario che il beneficiario sia in possesso della qualificazione soggettiva di ente del Terzo settore a partire dal momento della presentazione dell’istanza e alla data di adozione del provvedimento di approvazione dell’elenco dei progetti di recupero ammessi al social bonus e perduri per tutto il periodo di realizzazione dell’intervento di recupero. Il Ministero ricorda che a sostegno di tale lettura milita, altresì, una ragione sistemica legata all’introduzione, da parte del d.lgs. n.117/2017, di categorie speciali di enti del Terzo settore del tutto nuove, quali gli enti filantropici e le reti associative, nonché della categoria atipica degli altri enti del Terzo settore, che hanno potuto effettivamente essere riconosciuti come tali soltanto a partire dalla data di avvio dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, avvenuta il 23 novembre 2021. Tali soggetti, ove, antecedentemente alla data sopra indicata, fossero stati assegnatari di un bene immobile pubblico inutilizzato o di un bene immobile o mobile confiscato alla criminalità organizzata si trovavano in una condizione di oggettiva impossibilità di essere riconosciuti come enti del Terzo settore. Pertanto, se, per espressa previsione normativa, il requisito soggettivo di ente del Terzo settore deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell’istanza di ammissione alla misura del social bonus, lo stesso non appare cogente al momento dell’assegnazione del bene, che potrebbe essere stato assegnato da parte dell’Amministrazione competente ad un ente che, in detto momento, non era in possesso della qualifica di ente del Terzo settore, acquisita successivamente mediante l’iscrizione al R.U.N.T.S., e, comunque, antecedentemente alla presentazione dell’istanza di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero dei beni rientranti nelle tipologie previste dalla disposizione in oggetto. Acquisito sul tema il concorde avviso dell’Amministrazione finanziaria, Il Ministero conclude che la qualifica di ETS assume rilevanza a partire dal momento della presentazione dell’istanza di ammissione al social bonus del progetto di recupero.