Chiamata alla cassa per i soggetti che, per “sterilizzare” la tassazione delle plusvalenze, hanno aderito alla rivalutazione 2024, disposta dall’art. 1, commi 52 e 53, della legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). Entro il 1° luglio 2024 (il termine naturale del 30 giugno cade di domenica) coloro che hanno aderito rivalutazione devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% e ultimare e asseverare la perizia prevista dalle norme. Il legislatore, difatti, ha correlato a questi due adempimenti (versamento dell’imposta sostitutiva e perizia) il perfezionamento della rivalutazione 2024 che dispone la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale, in luogo del loro costo o valore di acquisto, di tali asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024. La legge di Bilancio 2024 ha riaperto i termini dell’istituto della rivalutazione ampliando l’arco temporale di detenzione delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) alla data del 1° gennaio 2024. La chance che favorisce un maggior risparmio fiscale è riservata - anche nell’ultima versione della rivalutazione - a persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali. Anche i beni oggetto della rivalutazione 2024 sono i medesimi di quelli previsti dalle precedenti discipline della rivalutazione, vale a dire le partecipazioni - negoziate (già incluse dalla precedente legge di Bilancio 2023) e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione - e i terreni edificabili e con destinazione agricola. Per poter fruire dei benefici fiscali predetti, entro il 1° luglio 2024 il contribuente è tenuto da un lato a effettuare il versamento tempestivo dell’imposta sostitutiva, parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima, redatta da professionisti abilitati; dall’altro ad ultimare la redazione e l’asseverazione della citata perizia. Cosa cambia nella rivalutazione 2024? La legge di Bilancio 2024, con le disposizioni contenute all’art. 1, commi 52 e 53, legge n. 213/2023, ha esteso l’istituto della rivalutazione, disciplinato dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, alle partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio 2024. La riapertura della rivalutazione voluta dalla legge di Bilancio rappresenta una mera “proroga” dell’istituto, visto che il perimetro applicativo, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, risulta invariato. Alla luce di quanto detto, difatti, le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni - negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione - e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) risultano applicabili anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e sempreché il contribuente proceda al pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%. La rivalutazione 2024, dunque, estende semplicemente il periodo di detenzione delle partecipazioni e dei terreni al 1° gennaio 2024; di fatto poi, conferma il profilo oggettivo e soggettivo dell’istituto in esame, di cui rimangono beneficiari: - persone fisiche (non esercenti attività d’impresa); - società semplici e le società e associazioni a esse equiparate (art. 5 TUIR) - enti non commerciali, per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa; - soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia. Cosa fare per aderire alla rivalutazione 2024? Le regole per applicare la rivalutazione prevista dalla legge n. 213/2023 hanno natura “temporale” nel senso che: - da un lato fissano al 1° gennaio 2024 la data del possesso delle partecipazioni e dei terreni; - dall’altra, stabiliscono al 1° luglio 2024 (in quanto il termine naturale del 30 giugno cade di domenica) la data entro la quale perfezionare gli altri adempimenti necessari alla possibilità di accedere alla disciplina agevolativa per la rideterminazione fiscale dei valori degli asset posseduti. Più precisamente, difatti, coloro che aderiscono all’istituto della rivalutazione 2024 dovranno: - entro il 1° luglio 2024 redigere e procedere al giuramento della perizia di stima; - entro il 1° luglio 2024 procedere al pagamento tempestivo dell’imposta sostitutiva del 16% unica rata o della prima rata, se si è scelto il pagamento rateale; - compilare il quadro RT nel modello dichiarativo 2025, relativo ai redditi 2024. La perizia di stima I commi da 5 a 7 dell’art. 5, legge n. 448/2001 stabiliscono che il valore da assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, deve essere determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti. Nel prospetto che segue sono evidenziati i soggetti abilitati alla redazione e all’asseveramento della perizia di stima. Tipologia bene Chi redige Chi assevera Partecipazioni Iscritti: - all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali; - all’elenco dei revisori legali dei conti. Sono competenti, oltre alle cancellerie dei tribunali, anche gli uffici dei giudici di pace e i notai Terreni Iscritti agli albi di ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili Partecipazioni terreni Periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 1, comma 428, legge n. 311/2004) Con riferimento al processo di rideterminazione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due importanti documenti di prassi esplicativi per la determinazione del “valore” ai fini della rivalutazione. In questa sede, preme segnalare che per la rideterminazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria - relative ai titoli, alle quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - art. 67, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR - posseduti alla data del 1° gennaio 2024 è possibile assumere, a fini fiscali, il valore normale (determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4, lettera a, TUIR) degli stessi al mese di dicembre 2023. Pertanto, per le partecipazioni quotate è possibile effettuare la rivalutazione in base alla media aritmetica dei prezzi nel mese di dicembre 2023 venendo meno in tale fattispecie la necessità di predisporre una perizia giurata di stima - requisito obbligatorio, invece, nel caso di partecipazioni non quotate e terreni. Terreni-Partecipazioni Norma-Prassi Terreni, edificabili e con destinazione agricola; partecipazioni non quotate circolare n. 1/E/2021 Partecipazioni quotate circolare n. 16/E/2023 In ogni caso, la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria sono considerate perfezionate dall’Amministrazione finanziaria con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, come precisa la circolare n. 16/E/2023. Come pagare l’imposta sostitutiva della rivalutazione 2024 Chi aderisce alla rivalutazione 2024, entro il 1° luglio 2024 deve perfezionare la perizia di stima e adoperarsi per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva prevista dall’art. 1, comma 53, della legge di Bilancio 2024. L’imposta sostitutiva si calcola sul valore di perizia, tenendo in considerazione le precisazioni fornite dall’Amministrazione per le diverse casistiche, come evidenziato nel prospetto che segue. Asset Rideterminazione del valore Perizia Calcolo dell’imposta sostitutiva Partecipazioni non quotate Mediante perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento del 1° gennaio 2024 redatta da un professionista abilitato Sì Valore di perizia Partecipazioni quotate Facoltà di determinare il valore normale, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR È ammessa la rideterminazione parziale del costo di una partecipazione quotata (circolare n. 16/E/2023) No Valore normale, calcolato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 Terreni Mediante perizia di stima redatta da un professionista tecnico abilitato Sì Valore di perizia Il pagamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 1° luglio 2024 e il contribuente può scegliere se procedere con il versamento in unica soluzione o se pagare a rate, in tale secondo caso è previsto un pagamento rateale in tre quote annuali di pari importo e applicando, sull’importo delle rate successive alla prima, gli interessi al 3% annuo. Pagamento Rata Scadenza Interessi Unica soluzione unica rata 1° luglio 2024 No A rate prima rata 1° luglio 2024 No seconda rata 30 giugno 2025 3% annuo, calcolato dal 30 giugno 2024 terza rata 30 giugno 2026 3% annuo, calcolato dal 30 giugno 2024 Se il contribuente effettua il versamento della prima rata nei termini di legge e omette di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi saranno iscritti a ruolo - ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 602/1973. Per eseguire il pagamento il contribuente dovrà utilizzare il modello F24 e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni. I codici sono quelli istituiti a suo tempo dall’Amministrazione nella risoluzione n. 23/E del 2023 per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con riferimento alla rivalutazione 2023, ovvero: - 8055 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati; - 8056 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola; - 8057 per l’imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.