Generalmente, il premio assicurativo corrisponde al prezzo della polizza, ovvero la somma che la persona assicurata è tenuta a pagare alla compagnia assicurativa, che si impegna a tutelarla entro i limiti definiti dal contratto. I premi assicurativi rientrano tra le tipologie di spesa che i contribuenti portano in detrazione in dichiarazione redditi e, negli ultimi anni, i massimali di spesa che possono essere detratti hanno subìto una significativa diminuzione. Dal 2020, ad esempio, è stata introdotta una maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Inoltre, dal 2020 sono previste modalità di pagamento tracciabili per la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri: è necessario, infatti, che la spesa sia sostenuta con pagamento tramite bonifico bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento che ne rilevino la tracciabilità. Fanno eccezione a quest’ultima disposizione le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché le detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, premi per assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave, premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza, premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi varia in base all’importo del reddito complessivo: è prevista la spettanza per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, l’importo della detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. L’onere sostenuto per il premio di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni è detraibile in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19%, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR. La detrazione spetta per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Per i contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, la detrazione spetta a condizione che: la durata del contratto sia almeno di 5 anni; per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti. I contratti stipulati o rinnovati dal 2001, la detrazione spetta a condizione che abbiano ad oggetto: il rischio di morte; o invalidità permanente non inferiore al 5%. La detrazione presenta un massimale di 530 euro, pertanto se la spesa sostenuta supera l’importo massimo consentito, la parte eccedente non sarà oggetto di detrazione. Come precisato in una risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 29 marzo sul tema in questione, nel caso di contratti che prevedono la copertura di più rischi, nella polizza va evidenziato l’importo del premio riguardante ciascun rischio e la detrazione spetterà solo per la parte di premio per il quale è ammessa la detrazione, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa. Inoltre, nella risposta è precisato che per le polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, la detrazione spetta per il premio che copre il rischio morte e invalidità e solo se il conducente è un soggetto individuato nella polizza auto. Non è riconosciuta, invece, se la persona assicurata non è individuata in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo. Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione è riconosciuta anche se l’onere sostenuto per il premio assicurativo è avvenuto in favore di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione. La detrazione, pertanto, è concessa in tutti i seguenti casi: il dichiarante ricopre la veste sia di contraente sia di assicurato; il dichiarante è il contraente, ma l’assicurato è un familiare a carico; il familiare a carico del contraente è sia contraente sia assicurato. Nel modello 730, tale tipologia di spesa va indicata ai righi da E8 a E10, (codice 36), mentre nel modello Redditi Persone Fisiche, tali oneri si indicano nel quadro RP ai righi da RP8 a RP13 (codice 36).