Non commette alcun reato l'imprenditore che paga, in sede di ispezione, l'agente della Guardia di finanza per evitare l'accertamento. Tanto più quando il militare chiede fra le righe un obolo per chiudere un occhio. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 11138 del 15 marzo 2023, ha accolto il ricorso di un manager. Gli Ermellini hanno accolto la tesi con la quale la difesa ha smontato l'intero impianto accusatorio spiegando che il reato di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 190/2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater cod. pen., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest'ultimo non si risolva in un'induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. Insomma, i giudici di merito avrebbero dovuto approfondire le diverse implicazioni sottese alle specifiche emergenze probatorie delle quali ha pur dato conto nella motivazione, là dove ha mostrato di ritenerle, per certi aspetti, sintomatiche dell'utilizzo delle attività di accertamento fiscale come strumento di persuasione, anche indiretta, nei confronti dell'imputato, con il rischio di non lasciargli alcuna possibilità di opzione in vista di una diversa alternativa comportamentale.