Ogni anno in questo periodo scatta la corsa alla notifica degli accertamenti in scadenza entro fine anno ma, soprattutto, alla chiusura dei PVC conseguenti a controlli fiscali che avevano comportato l’accesso nei locali aziendali/professionali. Con riferimento agli accertamenti - e gli atti impositivi più in generale - la normativa emergenziale conseguente alla pandemia ha disposto in estrema sintesi la possibilità per gli uffici solo di emettere gli atti entro fine anno ma di notificarli nel 2021 (peraltro si è ancora in attesa di conoscere le modalità attuative di tale “sdoppiamento” da regolarsi con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate). Le modifiche all’istituto dell’adesione Tale novità è stata oggetto di ampio dibattito, è invece stata abbastanza ignorata l’altra novità introdotta nel D.Lgs. n. 218/1997 (concernente l’accertamento con adesione) in occasione delle modifiche alle regole sul contraddittorio. Con l’introduzione, infatti, del nuovo comma 3-bis dell’art. 5, D.Lgs. n. 218/1997, ove l’ufficio inviti il contribuente a comparire, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario. In altre parole, in base a questa norma, eventuali inviti avanzati dagli uffici dopo il 2 ottobre (90 giorni dall’ordinaria scadenza del 31 dicembre) comportano una proroga a favore dell’Amministrazione di notificare l’atto nei successivi 120 giorni (i.e. intorno al 30 aprile a seconda che l’anno sia o meno bisestile). Da notare che, stante la collocazione di questa previsione non nell’art. 5-ter (recante l’invito obbligatorio per i controlli differenti da quelli che si concludono con verbale di chiusura delle operazioni e quindi verosimilmente oggetto di accessi), vi è da ritenere che essa trovi applicazione a tutte le tipologie di controllo per le quali l’input al contraddittorio giunga dall’ufficio. E quindi sono compresi quelli svolti sia con accesso, sia in Ufficio (c.d. a tavolino). Si tratta allora di comprendere se questa nuova previsione possa trovare applicazione anche quest’anno e, quindi, se gli uffici - notificando un invito in questi giorni (successivamente cioè al 2 ottobre) - possano usufruire di questa proroga. Più in concreto, ad esempio, è noto che intorno a fine mese (il 1° novembre è festivo) scade il termine per la consegna di verbali di constatazione relativi a verifiche presso il contribuente per il periodo di imposta 2015: oltre tale data, infatti, non si potrebbe rispettare il termine di 60 giorni previsto per l’emissione di avvisi di accertamento, finalizzato al contraddittorio preventivo, con la conseguente nullità degli atti impositivi emessi. Il termine dei 60 giorni A norma dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, l’ufficio, salvo motivi di urgenza, deve attendere 60 giorni dal termine del controllo prima di emettere l’atto impositivo onde consentire al contribuente di presentare eventuali memorie difensive. Per concedere questa possibilità i PVC devono essere consegnati al massimo entro il 31 ottobre, in modo da poter emettere e notificare l’accertamento il 31 dicembre (ultimo giorno utile per rettificare il periodo di imposta 2015). Va da sé che sé che - in virtù della nuova norma - sarebbe sufficiente un invito al contraddittorio entro il 31 dicembre relativamente alla vicenda oggetto del PVC per beneficiare della proroga e quindi di fatto neutralizzare la causa di nullità che si determinerebbe in caso di mancato rispetto dei 60 giorni. In caso contrario, eventuali verbali che riguardano tale periodo ma consegnati dal 2 novembre (ossia il primo giorno lavorativo utile) rischiano così di produrre accertamenti privi di validità, salvo l’Ufficio non individui delle valide ragioni che giustifichino l’urgenza. L’irrilevanza della nuova norma Solo per quest’anno, in base a un’interpretazione letterale, si ritiene non applicabile la nuova norma che ha introdotto tale proroga di 120 giorni. Essa, infatti, letteralmente accorda il maggior termine di decadenza (120 giorni appunto) “qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni”. In virtù della legislazione emergenziale, però, gli atti con decadenza 31 dicembre devono essere emessi entro il 2020, ma notificati entro il 2021. La norma che consente i 120 giorni in più fa riferimento al termine del potere di notificazione, che nella specie, solo per quest’anno, è al 2021. Ne consegue che tra la data di comparizione e il termine ultimo per la “notifica” dell’atto (2021) intercorrono sicuramente più di 90 giorni e quindi non pare possa esservi alcuna possibilità per l’Ufficio di beneficiare di un’ulteriore proroga di 120 giorni. Tale circostanza appare determinante per gli accertamenti conseguenti a verifica con accesso, per i quali ordinariamente occorre attendere - a pena di nullità- prima dell’emissione 60 giorni decorrenti dalla consegna del PVC. Ad esempio Si ipotizzi che l’Agenzia consegni a un contribuente un PVC il 10 novembre 2020. Ordinariamente risulterebbe impossibile il rispetto della decorrenza dei 60 giorni, atteso che tra il 10 novembre e la decadenza (ordinaria) al 31 dicembre ci sono solo 51 giorni. Pertanto, a regime (non situazione emergenziale, quindi), se l’Ufficio convocasse in contraddittorio il contribuente il 30 dicembre 2020, grazie alla proroga automatica di 120 giorni, risulterebbe comunque “rimesso in termini” ai fini della validità dell’atto. Tuttavia, in applicazione delle disposizioni Covid, il conseguente accertamento va notificato dal 2021, ma emesso entro il 2020, con la conseguenza che comunque risulterebbe violato il vincolo dei 60 giorni. Pur immaginando, infatti, che l’Ufficio convochi in contraddittorio il contribuente il 30 dicembre 2020, non potrebbe comunque beneficiare della proroga di 120 giorni, poiché solo per quest’anno, tra la data di comparizione e il termine ultimo per la “notificazione” (quest’anno 2021) decorrono ben più dei 90 giorni richiesti dal legislatore. Va da sé, che a una simile ipotesi, conseguirebbe comunque un atto passibile di nullità per violazione del diritto di contraddittorio.