Nel Mezzogiorno nascono le “Zone franche doganali (Zfd)”. La zona franca doganale è un’area interclusa con punti di ingresso e di uscita sottoposti a vigilanza doganale istituita con una disposizione di legge e la cui perimetrazione e attivazione è definita dell’Autorità doganale. In tali zone è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale. Le merci introdotte in una zona franca sono soggette allo specifico regime previsto per le stesse con la sola iscrizione nei registri contabili e senza la necessità di svolgere formalità doganali. La novità è contenuta nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 124/2023 per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, che è stato approvato dalla Camera nei giorni scorsi ora passa ora all’esame del Senato. La funzione di una zona franca - Secondo il regolamento (UE) n. 952/2013 le merci unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle merci unionali introdotte in una zona franca, delle merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca e delle merci immesse in libera pratica all’interno di una zona franca. La merce vincolata al regime di zona franca può essere successivamente importata nel territorio dell’Unione con pagamento dei relativi diritti doganali oppure riesportata o vincolata ad un altro regime. All’interno della zona franca possono essere stoccate anche le merci unionali purché adeguatamente iscritte nei registri contabili. Zona economica speciale - Dal 1° gennaio 2024, sarà istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (cd. ZES unica), che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Per “Zona economica speciale” (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali, da parte sia delle aziende già operative nei relativi territori, sia di quelle che vi si insedieranno, può beneficiare di speciali condizioni, in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo dell’impresa. Struttura di missione per la ZES – Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri viene creata una struttura di missione denominata “struttura di missione per la ZES”. Tale struttura opera alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e, alla base della medesima è preposto un coordinatore. Essa è articolata in due direzioni generali e in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La struttura di missione Zes ha una durata triennale, rinnovabile comunque non oltre 31 dicembre 2034. Inoltre, viene assegnato un contingente di esperti, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Conseguentemente il numero massimo di esperti è pari a 14 unità.