Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio portale un decreto emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che contiene le modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216 del 2023. La maggiorazione spetta ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR, nonché, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, alle imprese individuali, alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del citato TUIR titolari di reddito d’impresa, nonché agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, che determinano il reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del suddetto TUIR. L’agevolazione spetta ai soggetti che abbiano esercitato l’attività nei trecentosessantacinque giorni antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 ovvero nei trecentosessantasei giorni se tale periodo d’imposta include il 29 febbraio. Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14, a decorrere dall’inizio della procedura. Per gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, la maggiorazione spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, nella misura di cui all’articolo 5, comma 9, a condizione che risultino da separata evidenza contabile. Per i soggetti che svolgono, anche parzialmente, attività per le quali il relativo reddito, ai fini dell’imposta sui redditi delle persone fisiche e dell’imposta sui redditi delle società, non è determinato in modo analitico, la maggiorazione non spetta per le assunzioni dei lavoratori a tempo indeterminato esclusivamente impiegati per l’esercizio delle suddette attività. La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente. L’incremento occupazionale non rileva nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023. Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del codice civile, e l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle medesime voci, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. I soggetti che non adottano lo schema di conto economico ai sensi dell’articolo 2425 del codice civile assumono le corrispondenti voci del costo del personale che, in caso di adozione di tale schema, sarebbero confluite nelle suddette voci di cui al primo comma, lettera B), numero 9) dell’articolo 2425 del codice civile. I predetti costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento. Il costo del personale da assumere ai fini del beneficio è incrementato di un ulteriore 10 per cento in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Qualora l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori, il costo da assumere, ai fini della maggiorazione, è ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di ciascuna di esse.