È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 11 ottobre 2024 del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze avente ad oggetto la riduzione della base imponibile rilevante ai fini dell’imposizione minima globale (Global minimum tax). Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE e nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy - Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. Secondo quanto previsto dal decreto la riduzione per spese salariali di un’impresa o di entità a controllo congiunto localizzata in un Paese, o di un’entità apolide, è pari al 5% delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo multinazionale o nazionale in detto Paese o per tale entità apolide. In deroga a quanto indicato nel precedente periodo, l’aliquota del 5% è sostituita da quella indicata nell'allegato B del decreto legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato. Le spese salariali ammissibili comprendono i pagamenti basati su azioni corrisposti a favore dei dipendenti ammissibili. La riduzione per immobilizzazioni materiali di un’impresa o di un’entità a controllo congiunto localizzata in un paese, o di un’entità apolide, è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali ammissibili che corrisponde alla media del loro valore contabile netto all’inizio e alla fine dell’esercizio. In deroga a quanto indicato nel periodo precedente, l’aliquota del 5% è sostituita da quella indicata nell'allegato B del decreto legislativo, riportata in corrispondenza di ciascuno degli esercizi che iniziano nell'anno solare ivi indicato. Ai fini del calcolo delle immobilizzazioni materiali ammissibili non rilevano le immobilizzazioni materiali possedute per la vendita, la locazione o l’investimento e le immobilizzazioni materiali situate in un paese diverso da quello in cui è localizzata l’impresa o l’entità a controllo congiunto che ne detiene il diritto di proprietà o il diritto di utilizzo Nel leasing finanziario la riduzione per immobilizzazioni materiali spetta esclusivamente al locatario con riferimento al diritto di utilizzo della immobilizzazione materiale ammissibile In linea generale, il decreto prevede che le spese salariali ammissibili e le immobilizzazioni materiali ammissibili di una stabile organizzazione sono quelle incluse nella relativa contabilità separata di cui all’art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo e non rilevano ai fini del calcolo della riduzione del reddito derivante dallo svolgimento di un’attività economica sostanziale della casa madre.