Per i lavoratori fragili l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero è estesa fino al 31 dicembre 2021. Lo prevede l’articolo 2.ter aggiunto al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Il provvedimento fa sì che, fino alla stessa data, i lavoratori fragili svolgano, in quanto possibile, l’attività lavorativa con modalità di lavoro agile. Assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero Con la modifica dei commi 481-483 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), il primo comma del richiamato art. 2.ter allunga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). Pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. A fronte di questa ulteriore proroga, il limite massimo di spesa a carico dello Stato aumenta, per l’anno 2021 da 282,1 a 396 milioni di euro. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate dai datori di lavoro emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per l’equiparazione dell’assenza al ricovero rimane però valido il tetto massimo indennizzabile di 180 giorni nell’anno solare, tetto che probabilmente è già stato raggiunto dai lavoratori portatori di gravi patologie che ne abbiano già fruito a partire dall’inizio dell’anno 2021. Smart working emergenziale L’estensione del periodo dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre s.a. comporta altresì che, fino alla fine dell’anno 2021, i lavoratori fragili svolgano, di regola, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Eventi di quarantena non indennizzabili E’ rimasto, invece, irrisolto, il nodo della copertura finanziaria per gli eventi di quarantena verificatisi nel corso del 2021 in mancanza della quale nessuna indennità è riconosciuta dall’INPS, anche con effetto retroattivo. L’Istituto ha confermato con il messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021 che, stante la “mancanza di appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell’articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso”. Non solo, precisa l’INPS, considerato che la tutela in questione per l’anno 2020 può contare su 663,10 milioni di euro di stanziamenti pubblici, l’Istituto procederà ad effettuare una verifica sul rispetto del tetto di spesa. “In caso di sforamento, si aprirebbe la strada alle richieste di rimborso da parte dell’Istituto (attraverso l’emissione di note di rettifica), nei confronti di quei datori di lavoro che nel 2020, per i casi di quarantena, hanno anticipato in busta paga e poi recuperato somme a carico dell’INPS a titolo di indennità di malattia”. Pertanto, i datori di lavoro che hanno anticipato in busta paga, compensandole poi con il debito contributivo, somme a titolo di indennità di malattia rischiano di vedersi richiedere la restituzione da parte dell’INPS, senza dubbio per l’anno 2021 ma anche per i casi di quarantena 2020, qualora, dal monitoraggio dell’Istituto, dovesse emergere uno sforamento del tetto di spesa previsto per lo stesso anno in 663,10 milioni di euro. A seguito del mancato finanziamento delle assenze per quarantena, la valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”), mentre, per l’anno 2021 solo per il codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”). Si ricorda peraltro che l’indennizzo quale malattia dei periodi di assenza, per i lavoratori del settore privato, per quarantena e per permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è stato uno dei primi provvedimenti mirati a contrastare gli effetti economico – sociali dell’emergenza COVID-19 ed è stato introdotto dal Decreto legge “Cura Italia” (D.l. 17 marzo 2020 numero 18 convertito in Legge 24 aprile 2020 numero 27). Gli enti, seppure indennizzati come malattia non rilevano per il computo del periodo di comporto. In attesa che il Governo valuti (e risolva) la situazione è auspicabile che, perlomeno, l’INPS soprassieda per il momento ai paventati recuperi.