Agli integratori alimentari, qualificati come tali nella etichettatura, ai sensi del d.lgs. n. 169/2004, e inseriti nel registro nazionale degli integratori alimentari di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, non può essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento senza necessità di apposito interpello doganale preventivo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica n. 2 del 3 maggio 2024. L'articolo 4-ter del decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, modifica, a decorrere dal 17 dicembre 2023, il numero 80) della Tabella A, parte III, allegata Decreto IVA, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, che ora così recita: «80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura ad eccezione degli integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, ai quali risulti applicabile, indipendentemente dalla forma in cui sono presentati e commercializzati, l'articolo 16, secondo comma, del presente decreto, in quanto preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987». In linea con quanto chiarito dalla risoluzione 29 luglio 2021, n. 50/E, la norma ora contempla espressamente tra i prodotti soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento, gli integratori sotto forma di sciroppi, espressamente esclusi dal "previgente" numero 80) della Tabella A, parte III. Sebbene più chiara, la nuova disposizione non consente di ritene automaticamente applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento senza necessità di apposito interpello doganale preventivo, poichè subordina l'applicazione di questa aliquota IVA ridotta alla classificazione degli integratori di cui al d. lgs. n. 169/2004 "nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987". Ben potrebbe accadere, pertanto, che degli integratori alimentari, pur in possesso di tutti i requisiti di cui al d.lgs. n. 169/2004, siano classificati diversamente da ADM, come nel caso di alcuni "prodotti alimentari allo stato liquido atti a essere consumati direttamente come bevande", classificati tra le bevande del Capitolo 22 e non tra le preparazioni alimentari di cui al capitolo 21. A questi, di conseguenza, non potrà essere applicata l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal citato numero 80).