Novità in vista anche per i tributi locali: la proposta di legge sulle semplificazioni fiscali, approvata alla Camera (e trasfusa anche in emendamenti al decreto Crescita) rischia però di appesantire ulteriormente la gestione delle scadenze e delle risorse economiche che competono ai Comuni. Con la nota del 4 giugno 2019, l’IFEL illustra le previsioni di maggiore impatto. Dichiarazione IMU/TASI al 31 dicembre Desta perplessità l’allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI, spostati dal 30 giugno al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che dà origine alla dichiarazione. Non essendone specificata la decorrenza, la norma potrebbe essere applicabile fin dall’approvazione definitiva del provvedimento. Le ragioni di questo spostamento - sottolinea l’IFEL - non appaiono chiare né sembrano rispondere a logiche di semplificazione: - per contribuenti e intermediari, la scadenza del 30 giugno permetteva di cumulare diversi adempimenti correlati (ad esempio, la compilazione del modello F24 per il versamento di IMU e TASI e la dichiarazione dei redditi annuale); - fissare la scadenza di un termine durante le festività di fine anno rappresenta una complicazione per tutti gli intermediari fiscali; - le amministrazioni comunali subiranno un ulteriore effetto negativo sui termini di accertamento per omessa dichiarazione (che, con la modifica, si riducono di sei mesi). Nota bene Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Il nuovo termine determinerebbe un ritardo di 6 mesi per l’avvio dei controlli sulle dichiarazioni, fermo restando il termine ultimo fissato per l’invio degli accertamenti. Revisione dell’efficacia delle delibere tributarie Altrettante perplessità suscita anche la norma che riscrive, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e regolamentari. In particolare, le delibere diverse da quelle relative ad IMU, TASI, addizionale IRPEF e imposta di soggiorno sono "efficaci" dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF disposta al 28 ottobre a fronte di un termine per l’invio da parte dei Comuni entro il 14 dello stesso mese. L’intento sembra essere quello di allineare le scadenze con IMU e TASI. Tuttavia, i tributi locali sono estremamente diversificati tra loro e ciascun Comune ha fissato le proprie scadenze entro i limiti delle leggi vigenti che prevedono termini diversi, anche al fine di garantire il necessario equilibrio tra entrate e uscite. La modifica prevede che la pubblicazione al 28 ottobre dei provvedimenti tariffari relativi ai tributi indicati costituisca condizione di efficacia perentoria ai fini dell’applicazione delle variazioni delle misure del prelievo. Pertanto: - per le scadenze di versamento fissate ante 1° dicembre si dovrebbero applicare le tariffe dell’anno precedente; - solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli atti pubblicati entro il 28 ottobre e saranno possibili gli eventuali conguagli su quanto già versato, a saldo dell'importo dovuto per l'intero anno. Ad esempio Per la TARI la modifica comporta l’obbligo di utilizzare le tariffe dell'anno precedente, con la conseguenza di gravare il bilancio comunale di anticipazioni finanziarie aggiuntive in caso di aumenti; gli eventuali aumenti dei costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti dovrebbero essere sostenuti dal Comune con risorse della propria fiscalità generale, essendo l'aumento recuperabile dal contribuente solo con il conguaglio, e quindi in data successiva al 1° dicembre dell’anno di variazione. La modifica porterà molti Comuni a fissare i conguagli nell’arco del mese di dicembre, con notevoli aggravi non solo per la gestione operativa del Comune, ma anche per gli stessi contribuenti. Senza considerare che alcuni tributi (imposta sulla pubblicità e TOSAP) non prevedono un versamento a conguaglio e l’unica scadenza di pagamento è prevista al 31 gennaio di ciascun anno: i contribuenti dovranno così pagare in base alle tariffe dell’anno precedente, ed eventualmente rimandare all’anno successivo per il conguaglio per un eventuale modifica delle tariffe. Effetti delle variazioni dell’imposta di soggiorno Per l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, dall’anno 2020 i regolamenti e le delibere hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione sul sito ministeriale. Si tratta - a parere dell’IFEL - di un criterio di ragionevolezza già utilizzato da molti Comuni. Immobili concessi in comodato d’uso Vengono cancellati, a partire dal 2020, gli obblighi di dichiarazione in capo ai contribuenti per poter accedere all’agevolazione IMU/TASI (50% della base imponibile), per abitazioni concesse in comodato gratuito. Tuttavia, la dichiarazione permette agli uffici tributari comunali di avere contezza della reale situazione contributiva degli aventi diritto, così da orientare l’attività di accertamento nel modo più mirato ad evitare di dover inviare questionari o avvisi di accertamento non sufficientemente fondati. Esenzione TASI per gli immobili merce Scatta dal 2022 l’esenzione TASI per gli immobili merce; sarà necessario ed opportuno valutare l’effettiva capienza della copertura finanziaria (pari a 15 milioni di euro) per la perdita di gettito che subiranno i Comuni. Sanzioni accessorie a contrasto dell’evasione sui tributi locali L’IFEL accoglie positivamente la norma che consente ai Comuni di subordinare il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici ed altre attività produttive come pure il rinnovo e “la permanenza in esercizio”, alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali.