Con l’interrogazione parlamentare n. 5-02423 del 29 maggio 2024, il ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in tema di trasferimento in favore degli eredi delle quote residue di detrazione relative ad immobili locati. Con la circolare dell'Agenzia delle entrate del 25 luglio 2022, n. 28/E è stata chiarita la portata del secondo periodo del comma 8 dell'articolo 16-bis del TUIR, ai sensi del quale la fruizione delle rate residue della detrazione, spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in caso di decesso dell'avente diritto, «si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene». Dunque, partendo dal presupposto per cui detta detenzione materiale e diretta postula che l'erede abbia la effettiva disponibilità dell'immobile sul quale siano stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione (che hanno dato origine al beneficio fiscale). È stato chiarito, tra l'altro, che se la detenzione materiale e diretta dell'immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. Nei documenti di prassi dell'Agenzia delle entrate viene precisato, più in dettaglio e per quanto di più stretto interesse, che: - se l'immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l'erede proprietario non ne può disporre; - se l'immobile è a disposizione di più eredi, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; - se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendone gli altri la disponibilità; - se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all'eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene. La detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l'intera durata del periodo d'imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l'immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato, anche solo per una parte dell'anno, l'erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità. Quindi si evince che la proposta volta a riconoscere in via interpretativa agli eredi il diritto alla fruizione del beneficio fiscale, anche quando l'immobile, oggetto degli interventi di ristrutturazione, sia stato concesso in locazione, non è conforme a quanto previsto a legislazione vigente, e ciò in quanto, come più volte detto, il richiamato comma 8, secondo periodo, dell'articolo 16-bis del TUIR collega il diritto alla fruizione delle rate residue della detrazione da parte dell'erede – che non ha sostenuto le spese agevolate (sostenute dal de cuius) – alla detenzione materiale e diretta del bene. La detrazione in commento è «ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi», ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 7 del TUIR. Quindi, una diversa modalità di «trasferimento» del beneficio in caso di decesso dell'avente diritto, nonché di ripartizione in quote della detrazione spettante può essere stabilita solo con specifiche modifiche normative, assistita dalla necessaria copertura finanziaria.