L’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei titolari effettivi ha fatto esordio già nel modello UNICO 2014 per il 2013. All’epoca, in relazione ai trust, ai fini della disciplina antiriciclaggio, per titolare effettivo si intendeva “in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, [...]: 1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; 2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; 3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica”. La definizione era presente nell’art. 2 dell’Allegato Tecnico al D.Lgs. n. 231/2007. Nozione di titolare effettivo Il concetto è stato mutuato ai fini del monitoraggio fiscale dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, n. 2013/151663 e nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E. La nozione di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio contemplava, quindi, tre distinte casistiche, mentre, ai fini del quadro RW, il titolare effettivo era costituito solamente dal beneficiario del fondo in trust che vantasse una posizione c.d. vested e non contingent, peraltro almeno pari al 25% del fondo in trust. A titolo meramente esemplificativo, un esempio di posizione contingent dei beneficiari in relazione al fondo in trust si può avere allorquando l’atto contenga una clausola del seguente tenore: “i beneficiari del fondo in trust sono i figli del disponente e in mancanza i loro discendenti se viventi al termine finale di durata del trust”. I figli, se il trust non è finito, non vantano un diritto all’acquisizione del fondo in trust in quanto la loro categoria non risulta chiusa, ben potendo aggiungersi altri fratelli e sorelle (ad esempio anche adottati), o i discendenti in caso di premorienza di uno dei figli. Stante il chiarimento contenuto nel provvedimento del 18 dicembre 2013 e nella circolare n. 38/E/2013, questi beneficiari non erano tenuti ad indicare, quali titolari effettivi, gli investimenti che il trust deteneva all’estero. L’evoluzione del concetto di titolare effettivo Il D.Lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4 luglio 2017, ha innovato il concetto di titolare effettivo intervenendo sia sulla normativa dell’antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2007, sia su quella relativa al monitoraggio fiscale ex D.L. n. 167/1990, ad opera, rispettivamente, dell’art. 2, comma 1, e dell’art. 8, comma 7, lettera e). L’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007, a seguito delle modifiche apportate dal decreto attuativo della IV direttiva antiriciclaggio, stabilisce al comma 1 che “il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo”. Interessante ai nostri fini è anche l’art. 22, comma 5, dove si stabilisce che “i fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364 [Legge di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985], ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”. Le nuove previsioni hanno creato sconcerto tra gli operatori in quanto si moltiplica il novero dei soggetti che, in qualità di titolari effettivi, risultano obbligati alla compilazione del quadro RW per gli investimenti che il trust detiene all’estero. Il problema si pone soprattutto a partire dal quadro RW incluso nel modello Redditi 2018(periodo d’imposta 2017). Riteniamo, infatti, che per il modello Redditi 2017 possano valere ancora le vecchie indicazioni. Ciò in quanto, nonostante il D.Lgs. n. 90/2017 sia entrato in vigore il 4 luglio 2017, e quindi prima del termine dell’invio della dichiarazione dei redditi, tuttavia, il monitoraggio fiscale aveva ad oggetto il 2016 quando erano in vigore le vecchie regole e, inoltre, le stesse istruzioni ministeriali citavano i vecchi riferimenti normativi. Un particolare elemento di interezza, tuttavia, attiene anche alla posizione del trustee. Non appare infatti chiaro se, oltre al quadro RW compilato da egli stesso nel modello Redditi ENC relativo al trust, vi sia anche un obbligo del quadro RW a titolo personale da parte dell’amministratore della trust company, come pure nell’ipotesi del trustee che opera come persona fisica. La questione è stata pregevolmente risolta dalla risoluzione n. 53/E del 29 maggio 2019. Le indicazioni delle Entrate La risoluzione n. 53/E/2019, ancorché riferita a una fondazione e non a un trust, richiama opportunamente un passaggio della circolare n. 38/E/2013 dove è stato affermato che “non è pertinente al monitoraggio il criterio utilizzato ai fini della disciplina dell’antiriciclaggioper individuare il “titolare effettivo” nel caso in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora determinati [...] Considerato, infatti, che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti”. Tale indicazione mostra che la nozione di titolare effettivo ai fini antiriciclaggio non è stata mutuata tout court dalla disciplina antiriciclaggio, ma è stata opportunamente adattataalle esigenze del monitoraggio. Questo principio deve valere anche per la nuova nozione di titolare effettivo che deve essere, analogamente a quanto avveniva in precedenza, adattata alla finalità delle norme relative al monitoraggio fiscale. Ai fini del monitoraggio fiscale, come chiarito dalla circolare 14 maggio 2014, n. 10/E par. 13.2 “deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione”, in altre parole, i titolari effettivi devono essere identificati in quei soggetti che non solo abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione dell’investimento ma che siano anche beneficiari dei relativi redditi. Tale circostanza è tuttavia esclusa qualora, pur sussistendo un potere dispositivo delle attività estere, tale potere discenda dall’esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario. È il caso tipico degli amministratori di società di capitali. In fondo, il trustee è una sorta di amministratore del trust in quanto egli è sì proprietario dei beni ma ai fini della gestione e non del godimento. Il trustee era già stato escluso dagli obblighi del monitoraggio fiscale dalla circolare n. 38/E/2013 la quale aveva precisato che non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”. La risoluzione n. 53/E/2019 conferma la bontà di tale interpretazione anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo.