In attuazione della legge delega per la riforma fiscale, il D.Lgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti tributari) ha introdotto alcune semplificazioni e razionalizzazioni dei più rilevanti adempimenti, tra cui quelli dichiarativi. Tra le altre cose, sono stati rivisti anche i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, fissandoli, in caso di presentazione in via telematica da parte dei soggetti solari, al 30 settembre (contro il 30 novembre in vigore precedentemente). Per i non solari la scadenza è entro il nono (invece che undicesimo) mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, è stato stabilito che i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, possono trasmettere la medesima entro i termini di presentazione previgenti. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2024, per data che "scade successivamente alla data del 2 maggio 2024", si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novità in commento. Ad esempio Una società di capitali, con periodo d'imposta 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Se, invece, il termine di presentazione delle dichiarazioni scade prima del 2 maggio 2024, si continuano a presentare le stesse entro i termini previgenti. Ad esempio Una società di capitali con periodo d'imposta 1° giugno 2022 - 31 maggio 2023 è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024, in quanto ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Successivamente, però, a seguito dell’entrata in vigore, già dal 2024, del concordato preventivo biennale, con il D.Lgs. n. 13/2024 si è reso necessario, per il primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, posticipare il termine di presentazione. Infatti, per il 2024 (redditi 2023) la scadenza è fissata al 15 ottobre 2024. Invece, dal 2025 si ritorna alla normalità ma con qualche piccola rettifica. Dichiarazioni fiscali 2024, 2025 e 2026: i nuovi termini di presentazione Volendo semplificare, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati: 1) per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (modelli Redditi e IRAP 2024): - al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; - al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. 2) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 (modelli Redditi e IRAP 2025): - tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; - tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; - entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. 3) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (dai modelli Redditi e IRAP 2026): - tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.; - tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; - entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.