Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024 la legge n. 95/2024, di conversione del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). Ora scatta il conto alla rovescia per l'attuazione concreta delle misure agevolative previste. Credito di imposta per le zone logistiche semplificate (art. 13) Si introduce un credito di imposta in relazione a progetti di investimento iniziale (di importo compreso tra 200.000 e 100 milioni di euro) realizzati da imprese già esistenti e da nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS). Il credito d’imposta spetta limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107.3.c) del TFUE e agevola gli investimenti in beni strumentali (macchinari, impianti, attrezzature ed immobili) effettuati tra l’8 maggio e il 15 novembre 2024. Lo stanziamento previsto è di 80 milioni di euro per il solo 2024. Le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, dovranno essere definiti con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione (art. 13-bis) Si estende le Zone logistiche semplificate alle Marche e Umbria, aree in transizione. Le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per dette Regioni saranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Autoimpiego Centro-Nord Italia e Resto al Sud 2.0 (artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21) Sono istituite due misure a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: - Autoimpiego Centro-Nord Italia; - Resto al Sud 2.0. Entrambe le misure sono destinate a giovani under 35 in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o disoccupati destinatari delle misure del programma GOL. Sono agevolate iniziative di lavoro autonomo con partita IVA, attività imprenditoriali e dei professionisti sia in forma individuale e collettiva. Le agevolazioni sono concesse in “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, e comprendono (in via alternativa): - un voucher utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività; - un contributo a fondo perduto. I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili dovranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi: - entro 90 giorni dall’8 maggio 2024 (corrispondente alla data entrata in vigore del decreto Coesione), per la misura Autoimpiego Centro-Nord Italia; - entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, per la misura Resto al Sud 2.0. Incentivi per le assunzioni (artt. 21, 22, 23 e 24) Sono previsti quattro nuovi incentivi all’assunzione. 1) incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione al digitale ed ecologica. Tale incentivo è destinato a soggetti disoccupati under 35 che intraprendano, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori (esclusi i premi e contributi INAIL) per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35, effettuate nel medesimo arco temporale. Lo sgravio è concesso nel limite mensile di 800 euro per ciascun lavoratore nonché per la durata massima di 3 anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. È previsto prevista la possibilità per i giovani imprenditori di richiedere all’Inps un contributo per l’attività avviata pari a 500 euro mensili, per massimo 3 anni e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2028; 2) bonus giovani. Tale incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, tra l’1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato giovani under 35 che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato o trasformeranno precedenti rapporti a termine il beneficio consiste nell’esonero contributivo totale (esclusi i premi INAIL). per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore ovvero di 650 euro per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna); 3) bonus donne. L’incentivo consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) per 24 mesi, fino ad un massimo di 650 euro mensili, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti ovvero da almeno 6 mesi se residenti nelle Regioni della ZES unica o se l’assunzione avviene in una professione o in un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. Tali assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto; 4) Bonus ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno). L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, con un organico fino a 10 dipendenti che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumeranno a tempo indeterminato, in una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica, soggetti che, alla data di assunzione, abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Il beneficio consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di 650 euro su base mensile. Per la concreta operatività degli incentivi occorre attendere: - i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; - (tranne che per il bonus donne) l’autorizzazione della Commissione Europea; - le circolari operative dell’INPS.