Correttivi alla delega fiscale: l’audizione del Fisco
Al centro dell’intervento le modifiche ai decreti legislativi attuativi della delega fiscale per perfezionare e ampliare gli ambiti applicativi dei nuovi regimi
Modifiche alla disciplina dell’adempimento collaborativo, degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale. Sono questi i temi trattati nel corso dell’audizione dell’Agenzia delle entrate che si è tenuta questa mattina presso la Commissione Finanze del Senato nell’ambito decreto legislativo correttivo delle disposizioni su adempimento collaborativo e semplificazioni, secondo i criteri di riforma stabiliti dalla legge di delega fiscale.
Sotto i riflettori, in particolare, i ritocchi ai decreti legislativi n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”, e n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).
I nuovi istituti collaborativi e del concordato preventivo puntano – ha premesso il rappresentante dell’Agenzia prima di scandagliare nel dettaglio le modifiche previste dallo schema di Dlgs – a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare, tra l’altro, l’azione di controllo del Fisco.
Il Dlgs n. 221/2023, in linea con la legge Delega, ha ampliato e potenziato gli ambiti applicativi dell’adempimento collaborativo. Il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare più compiutamente i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime.
Con riferimento ai requisiti, la nuova norma in discussione riconosce l’accesso al regime ai soggetti che fanno parte di un medesimo gruppo di imprese inteso come insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune secondo l’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2, del codice civile. La disposizione estende le possibilità di accedere al regime per “trascinamento”, in quanto riconosce la prassi prevalente nei gruppi societari, che tendono, osservano le Entrate, ad adottare un assetto organizzativo coerente per tutte le loro partecipanti e a impostare un sistema di controllo del rischio fiscale con un indirizzo univoco e integrato da parte delle varie unità operative, spesso gestito da un’unica funzione con responsabilità trasversali.
Per quanto riguarda la semplificazione degli adempimenti tributari messa già a punto dal decreto legislativo n. 1/2023, tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Il nuovo termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre.
Un altro correttivo mira a estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata. È ampliata, infatti, la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti.
Rivisti molti degli appuntamenti fiscali per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti.
Aumentano i contenuti conoscitivi disponibili nel cassetto fiscale del contribuente. Il decreto stabilisce che l’Agenzia metta a disposizione dei contribuenti, non soltanto atti e comunicazioni, ma anche i dati che li riguardano, compresi i carichi affidati alla Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dalle Entrate.
Altro argomento affrontato sono le modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024). Le novità riguardano in primo luogo, precisa l’Agenzia, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa.
Cambia, inoltre, il periodo a disposizione dei contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Introdotte, poi, tre nuove cause di esclusione per i soggetti Isa e due di cessazione.
Altro aspetto rilevante delle modifiche riguarda il versamento delle somme dovute e in particolare il versamento degli acconti. Più, semplice, tra l’altro, la procedura di determinazione degli acconti per i soggetti Isa.
Con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del Cpb è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In breve, la possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.