Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative su questa e altre novità in tema di compensazioni, introdotte dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto “Agevolazioni” (decreto-legge n. 39/2024). Nel dettaglio, l’accennato giro di vite messo in atto dal legislatore - previsto dall’articolo 37, comma 49-quinquies del Dl n. 223/2006, inizialmente introdotto dall’art. 1, comma 94, lett. b), della legge di bilancio 2024 e poi riformulato dall’art. 4, comma 2, del decreto “Agevolazioni” - riguarda tutti i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate, comprese le somme oggetto degli atti di recupero, per importi complessivamente superiori a 100mila euro. In presenza di questi carichi, che assumono rilevanza al ricorrere di talune condizioni normativamente previste, ai predetti contribuenti non è consentito avvalersi della compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, fatta eccezione per i crediti Inps e Inail di cui alle lettere e), f) e g) di tale disposizione. Individuazione dei carichi rilevanti ai fini della soglia di 100mila euro In forza di quanto stabilito dal nuovo comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, gli importi iscritti a ruolo o relativi a carichi affidati all’agente della riscossione concorrono al raggiungimento della citata soglia di 100mila euro a condizione che, per gli stessi: sia scaduto il termine di pagamento del debito non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere non siano in corso piani di rateazione. Ciò vuol dire che, ad esempio, qualora un contribuente abbia a suo carico due ruoli di importo pari, rispettivamente, a 110milaeuro e a 50mila euro (e dunque complessivamente superiori alla soglia di 100mila euro), ma il primo di questi sia oggetto di un piano di rateazione per il quale non sia intervenuta alcuna decadenza, tale ruolo non rileverà ai fini del computo dei carichi che determinano l’eventuale superamento della predetta soglia, con la conseguenza che non scatterà nei suoi confronti l’inibizione alla compensazione introdotta dalla novella legislativa. Come si evince dalla relazione tecnica al disegno di legge di approvazione relativo al decreto “Agevolazioni”, la scelta di non includere tra i carichi che concorrono al raggiungimento della soglia quelli che sono interessati da una rateazione per la quale non sia intervenuta alcuna decadenza risponde alla finalità di incentivare i contribuenti “a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Importanti precisazioni vengono rese anche in merito all’individuazione del momento in cui il debito può ritenersi scaduto – con conseguente inclusione fra quelli da considerare per il raggiungimento del tetto stabilito - evidenziando che, in caso di importi iscritti a ruolo, è determinante il termine di pagamento della cartella ricevuta in notifica dal contribuente, mentre in caso di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Dl n. 78/2010, assume rilevanza, ordinariamente, il decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli accertamenti medesimi. Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione Le suddette condizioni, da valutare ai fini dell’inclusione o meno di un dato carico nel computo della soglia di 100mila euro, rilevano anche sul piano del possibile ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione. Il contribuente incorso nell’inibizione alla compensazione, infatti, può nuovamente avvalersi della relativa facoltà a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduca a un ammontare inferiore o pari a 100mila euro. La circolare evidenzia che ciò può verificarsi in conseguenza della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati, della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio, nonché per effetto del pagamento delle somme dovute. A tale ultimo proposito, viene altresì ricordato che la riduzione sotto la suddetta soglia dei carichi aventi per oggetto imposte erariali e relativi accessori può avvenire anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali. Ciò in considerazione di quanto previsto dal nuovo comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006, nella misura in cui fa salve, al terzo periodo, “le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’art. 31 del d.l. n. 78 del 2010 Un paragrafo specifico della circolare si sofferma, inoltre, sul rapporto tra il divieto alle compensazioni introdotto dalla legge di bilancio 2024 e l’ulteriore divieto, già vigente, disciplinato dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010. Il documento di prassi ricorda anzitutto che, per effetto di quanto previsto dal primo comma di tale ultima previsione, “la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”. Esaminando l’interazione tra i due istituti, viene precisato che, qualora l’importo dei carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad imposte erariali e relativi accessori sia superiore a 1.500 euro, ma entro la più volte richiamata soglia di 100mila euro, troverà applicazione il predetto articolo 31, comma 1, del Dl n. 78/2010, mentre nel caso in cui l’ammontare dei carichi di cui al comma 49-quinquies dell’articolo 37 del Dl n. 223/2006 superi il limite richiamato, si renderà applicabile il solo, nuovo, divieto introdotto dalla novella in commento. Viene inoltre evidenziata la diversa portata dei crediti interessati dal nuovo divieto di compensazione, precisando che quest’ultimo riguarda non sono solo i crediti relativi alle imposte erariali, come previsto dalla disciplina di cui al Dl n. 78/2010, ma anche quelli aventi natura agevolativa.