Commercialista, revisore contabile e componente del Cda sono funzioni talvolta espletate dal medesimo professionista, il quale, tuttavia, non necessariamente è a capo di un'autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’Irap; ma se tali attività professionali vengono svolte nell’ambito di un’associazione professionale, allora la questione si complica e l’assoggettamento a Irap è quasi sempre inevitabile. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se il contribuente svolge un’attività d’impresa, questi è comunque autonomamente organizzato, il che fa scattare l’Irap in ogni caso, mentre se è lavoratore autonomo, ai fini dell’assoggettamento a imposta, occorre verificare se il professionista svolga effettivamente l’attività avvalendosi di una sua autonoma organizzazione (Corte Costituzionale 156/2001). Per quanto concerne, in particolare, la figura multiprofessionale in oggetto, la Cassazione ha stabilito che non realizza il presupposto impositivo dell’Irap l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere a un’autonoma organizzazione (Cassazione 19327/2016). Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’Irap per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, non essendo sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale (Cassazione 16372/2017). In sostanza, non sconta l’Irap quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica, purché risulti possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e sia possibile verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati, giacché le cariche di sindaco/revisore di società terze sono, in tesi generale, riconducibili non allo studio professionale del contribuente, ma alle compagini societarie cui dette cariche si riferiscono (Cassazione 12052/2018, 3790/2018, 7266/2019, 6430/2019). Diversamente, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’Irap, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita (Cassazione 16623/2018, 18920/2016, 21328/2016; Sezioni Unite 7371/2016). Ma l’associazione professionale sconta l’Irap anche sui compensi percepiti dai singoli associati nell’espletamento delle attività di sindaco presso società clienti? Alla domanda ha recentemente fornito risposta la Cassazione 12495/2019, secondo cui, ai fini dell’esclusione dell’assoggettamento a Irap dei predetti compensi, fermo restando l’onere della prova a carico del contribuente, è necessario accertare sia se l’attività di sindaco dei singoli associati sia stata svolta, o meno, in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione, sia se tale attività - ove effettivamente individuale, separata e non autonomamente organizzata - abbia prodotto, ed in che misura, compensi eccedenti rispetto a quelli derivanti dall’ulteriore attività associata auto-organizzata, pertanto separabili e scorporabili da questi ultimi.