Come noto, il 16 marzo 2023 prevede una doppia scadenza per la Certificazione Unica: i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e ai redditi diversi; il sostituto di imposta deve consegnare al percipiente il modello sintetico. Invece la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ossia entro il 31 ottobre 2023 (scadenza del modello 770). Il flusso telematico da inviare all’Agenzia è composto dalle seguenti sezioni: Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali (e previdenziali) relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi. Con riferimento alla compilazione della CU 2023 dei soggetti in regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014 è necessario tenere in considerazione che, se la prestazione sia stata resa da un professionista che abbia “riaddebitato” il bollo, tale ammontare dovrà essere esposto (al punto 6) insieme al compenso con il codice 24 (compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario). Infatti, secondo la risposta ad interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate, l’imposta di bollo addebitata al cliente concorre a formare il reddito imponibile del contribuente forfettario e va assoggettato ad imposta sostitutiva. Ricordiamo che le fatture emesse dai soggetti in regime forfettario non devono recare l'addebito dell'IVA ma se superiori a 77,47 euro sono soggette all'imposta di bollo pari a 2 euro sin dall'origine. Come chiarito nella risposta n. 67/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture è a carico del soggetto che spedisce il documento. Con l’emissione della fatturazione elettronica, il bollo continua ad essere dovuto, con la valorizzazione dell’apposito campo “bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato della fattura elettronica. L’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d'opera ma quest'ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell'imposta. In tale ipotesi, secondo quanto previsto dalla Risposta 428/2022 l’importo “riaddebitato” al cliente diventa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi e concorre alla determinazione forfetaria del reddito (è inoltre da tenere in considerazione per monitorare la soglia limite oltre la quale è prevista per la fuoriuscita dal regime). Le disposizioni derivanti dalla Risposta 428/2022 destano qualche perplessità tuttavia, stante la tassazione al 15% dell’importo dei ricavi assoggettato al coefficiente previsto dal regime, non producono un onere significativo anche per il contribuente che ha emesso numerose fatture di importo superiore a 77,47. Alla luce delle disposizioni previste nella Risposta 428/2022 il bollo dovrebbe essere trattato alla stregua di un compenso “accessorio” a quello principale e l’imposta di bollo “riaddebita” in fattura dovrebbe essere indicata nel punto 6 con il codice 24 (compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario) anziché 22 (redditi esenti o somme che non costituiscono reddito) della Certificazione Unica.