Buona scuola: nessuna violazione nel reclutamento riservato ai docenti abilitati
Abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili: questa diversità giustifica, secondo la Corte costituzionale, il differente e più vantaggioso trattamento riservato, in via transitoria, ai titolari di abilitazione all’insegnamento, nell’ambito del reclutamento dei docenti della scuola secondaria
La Corte costituzionale si è riunita ieri per decidere le questioni sollevate dal Consiglio di Stato sulla legittimità del reclutamento speciale dei docenti della scuola secondaria previsto, per i titolari di abilitazione, dal decreto attuativo della riforma della “Buona scuola”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che, al termine della discussione, le due questioni sono state dichiarate una infondata e l’altra inammissibile.
Abilitazione all’insegnamento e dottorato di ricerca costituiscono il risultato di percorsi diretti a sviluppare esperienze e professionalità diverse, in ambiti differenziati e non assimilabili: questa diversità giustifica, secondo la Corte costituzionale, il differente e più vantaggioso trattamento riservato, in via transitoria, ai titolari di abilitazione all’insegnamento, nell’ambito del reclutamento dei docenti della scuola secondaria, previsto dal decreto attuativo della “Buona scuola” (d.lgs. n. 59 del 2017).
Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione dei dottori di ricerca dal concorso.
Infine, la questione relativa al carattere riservato e non aperto a tutti della procedura concorsuale è stata ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza.