Il 30 marzo 2019 dovrebbe verificarsi la Brexit con il recesso del Regno Unito dall’UE. In vista di questa data l’Agenzia delle Dogane ha reso note le linee guida sulle movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK nell’ipotesi di no deal (Hard Brexit). Le movimentazioni commerciali di prodotti sottoposti ad accisa da e verso UK post Brexit, prevalentemente bevande alcoliche, vino e birra, subiranno una repentina modifica delle formalità procedurali da adempiere per avviare e condurre a termine senza irregolarità i trasferimenti dei beni. Nel caso si verifichi la Brexit ed in assenza di alcun accordo (no deal), per la circolazione di tali prodotti, da e verso UK, dovranno essere applicati i regimi doganali di esportazione ed importazione, rispettivamente nei casi di uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione verso UK o di introduzione nel territorio dello Stato di beni provenienti dal Regno Unito. Nel documento vengono descritti i possibili scenari che si andranno a configurare dopo la Brexit. Prodotti verso il Regno Unito Secondo la legislazione vigente, gli operatori che vogliono spedire verso il Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato ovvero, nella specifica fattispecie prevista, di speditore registrato (art. 9 del TUA). La spedizione dei prodotti può essere effettuata verso un deposito fiscale o un destinatario registrato del Regno Unito, con l’emissione dell’e-AD. Una copia stampata dello stesso e-AD, recante la chiara identificazione dell’ARC attribuito dal sistema informatizzato, accompagna i prodotti. Segue la ricezione della nota di ricevimento convalidata attestante la conclusione della circolazione mediante presa in consegna dei prodotti da parte del destinatario britannico. La situazione post Hard Brexit concretizzerà l’uscita delle merci in regime sospensivo da accisa dal territorio dell’Unione Europea verso un Paese Terzo ovvero il Regno Unito. Per tale movimentazione si renderà pertanto necessaria l’applicazione del regime di esportazione con trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico nazionale all’ufficio doganale di esportazione. I prodotti soggetti ad accisa circoleranno con l’emissione dell’e-AD dal deposito fiscale nazionale fino al luogo dal quale lasceranno il territorio dell’Unione Europea ed il relativo ARC andrà riportato nella casella 44 del DAU. La chiusura dell’operazione di esportazione e della circolazione in regime sospensivo da accisa verrà attestata con il visto uscire dell’ufficio doganale di uscita ed emissione della nota di esportazione da parte dell’ufficio doganale di esportazione. Prodotti provenienti dal Regno Unito Attualmente, gli operatori nazionali che vogliono ricevere dal Regno Unito prodotti in regime sospensivo devono avere la qualifica di depositario autorizzato o destinatario registrato. I prodotti devono essere spediti da un deposito fiscale o, laddove previsto, da uno speditore registrato del Regno Unito con emissione di e-AD. La circolazione si conclude mediante la presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore nazionale e la presentazione della nota di ricevimento. Nel caso di Hard Brexit concretizzerà l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di prodotti non unionali e quindi l’applicazione del regime doganale di immissione in libera pratica con presentazione della prescritta dichiarazione all’ufficio doganale di ingresso. Successivamente i prodotti circoleranno in regime sospensivo da accisa dal luogo di immissione in libera pratica verso un deposito fiscale oppure un destinatario registrato, con emissione di e-AD ad opera di uno speditore registrato. La circolazione si conclude con la presa in consegna da parte del destinatario nazionale.