Al fine di consentire l’istruttoria delle domande relative al c.d. "bonus psicologo" e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE. Lo ricorda l'INPS con il messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, rammentando le tre modalità disponibili: presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. Trascorso il termine di trenta giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, la domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione. A seguire, l'INPS provvederà a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Con successivo messaggio, l’Istituto pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie. A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, sarà resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute. Infine, l'Istituto rammenta che l’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.