Non solo modifiche alla disciplina dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’imposta sul valore aggiunto, ma anche modifiche alle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali. Infatti, lo schema di decreto legislativo attuativo della riforma fiscale approvato, in via preliminare, il 9 aprile 2024 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto, inter alia, numerose semplificazioni alle modalità di accesso ad alcuni servizi telematici dell’Amministrazione e alle modalità di aggiornamento dei dati presenti in catasto. Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale All’art. 7 del decreto è così definita una modifica all’attuale disciplina prevista all’art. 1, comma 5 del D.L. n. 2/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2006. In particolare, come peraltro già fatto per la definizione di altre modalità attuative delle disposizioni presenti nella bozza di decreto, viene rimesso al direttore dell’Agenzia delle Entrate l’onere di emanare un nuovo provvedimento avente ad oggetto le modalità di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Si rammenta che tale accesso sarà comunque sempre concesso, così come in passato, a chiunque e anche su base convenzionale. Quanto, invece, agli accessi alle banche dati per l’assolvimento di fini istituzionali, è stato ampliato il novero dei soggetti che rientrano nell’ambito della disciplina di cui all’art. 6, comma 5-ter, del D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 44/2012. Secondo la nuova formulazione, non solo le pubbliche amministrazioni (per tali intendendosi, ad esempio, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni etc.), ma anche gli enti e i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, le società a controllo pubblico per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonché i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell’ambito dell’attività giurisdizionale, per l’acquisizione dei dati immobiliari necessari all’espletamento dei compiti loro affidati, possono accedere con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio. Inoltre, si dovrà attendere l’emanazione anche di un ulteriore provvedimento del direttore dell’Agenzia Dell’entrate affinchè vengano determinate le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale. Ci si aspetta, dunque, un maggiore efficientamento del servizio online reso fino ad oggi disponibile dall’Amministrazione finanziaria. Infine, è abrogata una vecchia norma contenuta nel regolamento per la conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, che prevedeva la messa in vendita, da parte dello Stato, di riproduzioni dei fogli di mappa, sfornite di dichiarazione di autenticità. Alla luce di quanto sopra, si rinviene, dunque, la volontà del Governo, in ottemperanza ai principi e ai criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale, di concretizzare anche gli interventi volti a favorire l’accesso ai servizi dell’Amministrazione finanziaria. Dall’altra, occorrerà attendere che l’Agenzia delle Entrate fornisca, in tempi brevi, ulteriori linee guida in materia affinchè possa essere data certa esecuzione alle nuove disposizioni in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale. Aggiornamento delle intestazioni catastali Quanto, invece, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualità di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, essi sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati, dall’Agenzia delle Entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria. Fermo restando il suddetto aggiornamento, l’eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall’avvenuto decesso dei soggetti iscritti in catasto. Nel caso in cui non venga osservato tale obbligo, allora si applicheranno le sanzioni di natura pecuniaria così come previsto dall’art. 12 del D.P.R. n. 650/1972.