Con la risposta n. 114 del 23 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione del valore delle azioni di società non residente ricevute in donazione da un soggetto non residente. Il comma 6 dell'articolo 68 del Tuir dispone che «Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. [...] Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. [...]» Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 24 giugno 1998, n. 165 «per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, a quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione». Nel citato documento di prassi è stato chiarito, inoltre, che «ai fini della determinazione della plusvalenza o della minusvalenza il costo o valore d'acquisto deve essere aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione. Ciò implica che il contribuente può imputare ad incremento del costo di acquisto tutte le spese e gli oneri strettamente inerenti all'acquisto delle attività finanziarie della cui cessione si tratta (ad esempio: l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc.), ad eccezione degli interessi passivi dei quali il legislatore ha espressamente sancito l'esclusione». L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505 nel modificare il citato comma 6 dell'articolo 68 del Tuir ha aggiunto «assoggettato a tassazione» dopo le parole «il valore di acquisto». Come evidenziato nella relazione illustrativa a tale decreto, la disposizione ha inteso «chiarire definitivamente che il riferimento al prezzo di acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l'attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi alle altre categorie reddituali. Così, ad esempio, qualora l'attività finanziaria possa ritenersi compresa nell'ambito del reddito di lavoro dipendente e, quindi, la stessa sia stata assoggettata a tassazione con le regole di determinazione del reddito contenute nell'articolo 48 [ndr. ora 51] del Tuir, allorché l'attività stessa venga ceduta la plusvalenza deve essere determinata come differenza tra il corrispettivo percepito e il valore normale assunto come riferimento per la determinazione del compenso in natura. Qualora, invece, l'acquisizione di titoli o diritti sia stata effettuata a titolo gratuito, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva». In altri termini, il valore normale delle azioni può essere assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza da assoggettare a tassazione, a condizione che lo stesso abbia assunto rilevanza fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Nel caso di specie, secondo quanto affermato dal contribuente, al momento del conferimento delle Azioni Beta, i genitori conferenti (donanti) non hanno subito alcuna tassazione sul reddito. Pertanto, ai fini della determinazione della plusvalenza, in caso di cessione delle Azioni Alfa non può essere assunto il valore determinato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 4, lettera a), del Tuir. Ne consegue che, il contribuente, che ha ricevuto per donazione pro-indiviso le Azioni Alfa dai genitori, dovrà assumere come valore di acquisto quello determinato in proporzione al costo o valore di acquisto che le Azioni Beta avevano in capo agli stessi donanti, incrementato di ogni onere inerente alla relativa acquisizione opportunamente documentato, come chiarito dalla circolare n. 165 del 1998, tra cui anche l'imposta di donazione assolta dal donatario.