Per la quasi totalità dei datori di lavoro, quello di febbraio potrebbe essere un mese denso di adempimenti connessi ad attività non riferibili esclusivamente alle attività legate all’autoliquidazione. Scadenze e adempimenti di febbraio In relazione alle scadenze i possibili adempimenti sono: 16 Febbraio - pagamento del premio assicurativo risultante dal calcolo della autoliquidazione. Il datore di lavoro che sceglie di pagare in unica soluzione o con le 4 rate trimestrali deve effettuare il versamento entro questa data trascorsa la quale l’INAIL applica le sanzioni civili; - presentazione della domanda di rateazione per i datori di lavoro che scelgono di versare il premio con la rateazione ex legge n. 389/1989 ovvero in rate mensili continuative. È importante sottolineare che l’attuale gestione della rateazione del premio INAIL non prevede il pagamento di un acconto; è comunque indispensabile la presentazione della domanda di rateazione tramite l’apposito servizio telematico per evitare l’applicazione delle sanzioni civili. La presentazione della domanda entro il 16 febbraio comporta la trattazione come rateazione di debito corrente mentre la presentazione oltre il termine detto comporta la trattazione come debito scaduto che, come detto, comporta l’applicazione di sanzioni civili; - presentazione della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata 2024. L’art. 28 del T.U., prevede che il datore di lavoro debba calcolare la rata 2024 in base alle retribuzioni sulle quali viene determinata la regolazione 2023 per ogni singola lavorazione; la norma in questione prevede che il datore di lavoro possa chiedere di effettuare il versamento in base ad un imponibile inferiore qualora preveda una contrazione. La riduzione deve essere presentata solo tramite il servizio telematico con obbligo di motivazione. Stante le norme in vigore, non è più possibile presentare una riduzione con importo pari a “zero” che sarebbe oggetto di valutazione particolare; - trasmissione della dichiarazione annuale delle sostanze radioattive utilizzate nel corso dell’anno 2023. È un adempimento connesso alla gestione della polizza speciale, non soggetta ad autoliquidazione. la ricezione comporta il calcolo da parte dell’INAIL con emissione del provvedimento con il quale viene comunicato il risultato del calcolo; - pagamento delle rate dei premi speciali per le sostanze radioattive ed apparecchi radiografici. Attenzione - le polizze speciali per apparecchi radiografici e per le sostanze radioattive assicurano esclusivamente i medici ed i tecnici di radiologia. L’uso delle sostanze radioattive e degli apparecchi radiografici per scopi diversi da quelli di diagnosi e terapia in ambito sanitario, non devono versare alcun premio speciale; - in base all’art. 44 del T.U., Il pagamento delle rate speciali deve essere effettuato anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non riceva l’avviso. È possibile reperire l’importo della rata da versare consultando la scheda contabile tramite il servizio on line. 29 febbraio - autoliquidazione. Trasmissione: a) dell’importo delle retribuzioni imponibili, imputate per ogni voce di tariffa, maturate nel corso dell’anno 2023; b) dell’importo delle eventuali quote esenti, imputate per voce di tariffa, delle cause che giustificano la riduzione; c) dell’importo delle retribuzioni sulle quali calcolare eventuali sconti, imputate per voce di tariffa, e della motivazione dello sconto; d) della eventuale opzione di pagamento del premio di autoliquidazione in 4 rate; e) della autocertificazione per la riduzione prevista per gli artigiani che applicano le misure di prevenzione; f) della percentuale di prodotto soggetto a sconto per le cooperative di trasformazione che non hanno al sede in zone montane o svantaggiate. In base alle retribuzioni comunicate dal datore di lavoro, l’INAIL effettua il calcolo della richiesta 902024 che comprende la regolazione del premio 2023, a debito a credito o a zero, e della rata 2024. Successivamente alla attribuzione degli incassi, l’INAIL da avviso al datore di lavoro tramite l’avviso bonario nella ipotesi di minor pagamento. - presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per l’adozione di miglioramenti delle misure di prevenzione minime ai sensi dell’art. 23 del decreto 27 febbraio 2019. Contestualmente alla domanda di prevenzione, è obbligatoria la trasmissione della documentazione a sostegno degli interventi migliorativi adottati entro il 31 dicembre 2023. La trasmissione delle retribuzioni e dalla domanda di riduzione del tasso per prevenzione, devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici dedicati. Servizi telematici Per gli adempimenti che prevedono l’uso dei servizi telematici, è indispensabile tenere in considerazione che, trascorso il termine di legge, vengono disattivati. Gli eventuali invii effettuati con modulo cartaceo e tramite PEC verrebbero valutati solamente se: - effettuati entro il termine entro il termine previsto; - corredati da idonea giustificazione rappresentata dal messaggio di errore che evidenzia il malfunzionamento del servizio telematico dedicato. Appare evidente che non è giustificabile la trasmissione su modulo cartaceo tramite PEC nei giorni precedenti la scadenza. Considerazioni finali Gli adempimenti connessi all’autoliquidazione scontano la gestione una gestione ormai anacronistica poiché l’attuale potenza di calcolo disponibile giustificherebbe il rilascio di un calcolo immediato del premio di autoliquidazione che il datore di lavoro possa considerare certificato dall’INAIL. Questo ridurrebbe il rischio, per il datore di lavoro, di inviare la domanda di rateizzazione di un premio determinato in modo certo.