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    ALLENATI CON I QUIZ
    Diritto civile e commerciale Medio
    Domanda 1 di 3
    L'errore è essenziale e come tale causa di annullamento del contratto (art. 1429 c.c.):
    La risposta corretta è: tra l'altro, quando cade sulla natura del contratto
    L’art. 1429 del codice civile considera essenziale l’errore che cade, tra l’altro, sulla natura del contratto. In questo caso, l’errore può essere causa di annullamento, purché sia anche riconoscibile dall’altro contraente, come richiesto dall’art. 1428 del codice civile. Esempio: Tizio crede di stipulare un contratto di locazione, mentre Caio sa che Tizio sta in realtà sottoscrivendo una vendita. L’errore riguarda la natura del contratto e, se riconoscibile, può comportarne l’annullamento.
    Diritto civile e commerciale Facile
    Domanda 2 di 3
    La responsabilità extracontrattuale deriva:
    La risposta corretta è: da un fatto illecito, cioè dalla violazione del dovere generico di non ledere la sfera giuridica altrui
    La responsabilità extracontrattuale, disciplinata dall’art. 2043 del codice civile, deriva dalla commissione di un fatto illecito che provoca ad altri un danno ingiusto. Si tratta della violazione del dovere generale di non ledere la sfera giuridica altrui, che grava su tutti e non presuppone l’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio tra le parti. Esempio: Tizio, guidando distrattamente, danneggia l’automobile di Caio. Tra i due non esisteva alcun contratto: la responsabilità nasce dal fatto illecito di Tizio.
    Diritto civile e commerciale Medio
    Domanda 3 di 3
    Per i contratti enumerati dall'articolo 1350 del codice civile la legge impone la forma scritta (che può essere la scrittura privata o l'atto pubblico) sotto pena di nullità. Vi rientrano:
    La risposta corretta è: tra gli altri i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta
    L’art. 1350 del codice civile richiede, a pena di nullità, la forma scritta per determinati atti relativi ai beni immobili. Tra questi rientrano i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, nonché quelli relativi al diritto di superficie e ai diritti del concedente e dell’enfiteuta. La forma scritta può consistere, in linea generale, in una scrittura privata o in un atto pubblico, salvo i casi in cui la legge richieda una forma particolare. Esempio: se Tizio costituisce a favore di Caio un usufrutto su un appartamento, il contratto deve essere redatto per iscritto; in mancanza, è nullo.
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