Con la circolare n. 30 del 28 dicembre 2023 l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in tema di dichiarazioni annuali per l’energia elettrica - anno d’imposta 2023. L’Agenzia ha evidenziato che è stato aggiornato il contenuto della dichiarazione annuale per l’energia elettrica che i soggetti obbligati del settore devono presentare, entro il mese di marzo 2024, ai sensi dell’art. 53, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 504/1995 (TUA). L’adempimento dichiarativo dovrà essere assolto dai soggetti obbligati in forma telematica, utilizzando l’apposita piattaforma di interoperabilità dell’Agenzia optando tra i due distinti canali System to System (S2S) e User to System (U2S). Il servizio digitale che consente l’invio in modalità telematica delle dichiarazioni è stato reso disponibile in ambiente di test dal 1° novembre. L’ambiente di esercizio per l’invio delle dichiarazioni debitamente sottoscritte sarà, invece, disponibile a partire dal 1° gennaio. Le istruzioni per la compilazione sono state aggiornate per coordinare i dati inseriti dai distributori e dai venditori nella dichiarazione annuale con quelli forniti dai medesimi soggetti nelle comunicazioni mensili rese ai sensi dell’art. 12, comma 1, D.L. n. 124/2019 nonché della relativa determinazione direttoriale di attuazione. A tal riguardo, sono state apportate alcune modifiche alle denominazioni dei quadri del modello AD-1, al fine di rendere più immediata la distinzione tra il flusso fisico dell’energia elettrica distribuita e fornita ai consumatori finali dalla relativa catena del valore (cioè, dall’energia elettrica ceduta e fatturata ai medesimi soggetti). In particolare, le dizioni del modello AD-1 sono state rese congruenti con quelle del modello AD-2 utilizzato per il gas naturale. Infine, conformemente ai consolidati criteri “di contabilità per cassa” storicamente applicati al settore, l’Agenzia ha ribadito che le quantità che il venditore è tenuto a dichiarare, ovunque ne ricorra la necessità, sono quelle esposte nelle bollette che lo stesso ha emesso nei confronti dei propri consumatori finali nell’anno di riferimento, nel rispetto delle pertinenti regole dell’ARERA.