L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 29 del 23 luglio 2021 e la determinazione n. 264785/RU in tema di accise sul gas naturale e sull’energia elettrica e i soggetti obbligati che svolgono attività di vendita ai consumatori finali. Al fine di semplificare gli adempimenti dei venditori nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, a decorrere dal 1° gennaio 2022 i versamenti delle rate di acconto e dell’eventuale saldo a debito non dovranno più essere ripartiti per ambito provinciale di fornitura. La predetta articolazione dei pagamenti verrà ad essere sostituita da un sistema basato sulla ripartizione del territorio nazionale in ambiti territoriali di fornitura così costituiti: - un ambito ordinario, composto dall’insieme unitario dei territori di tutte le Regioni a statuto ordinario; - sei ambiti speciali, di cui quattro riferiti a ciascuna delle regioni a Statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia) e due riferiti a ciascuna delle Province autonome (Trento e Bolzano). Il nuovo sistema tiene conto della necessità di mantenere la corretta imputazione e riscossione dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale in funzione della compartecipazione al relativo gettito da parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome. Quindi superando il vigente impianto, in sostanza, i minori oneri per i soggetti obbligati riguarderanno: -i versamenti, che saranno al massimo ripartiti in sette voci in luogo dell’elevato numero potenzialmente ipotizzabile a fronte di concomitanti forniture effettuate in diverse province dello Stato; - l’eliminazione del formarsi, quale effetto della presentazione della dichiarazione annuale, di tanti conguagli a credito od a debito quante sono le province in cui il venditore opera; - il venir meno della necessità di ricorrere alla presentazione di istanze di trasferimento contabile del credito per poter utilizzare il credito maturato su una o più province a copertura di un debito esistente su province diverse. Con il nuovo sistema il venditore, in conseguenza della presentazione della dichiarazione annuale, maturerà un unico debito ovvero un unico credito per le forniture effettuate nell’insieme dei territori delle Regioni a Statuto ordinario e ciò avverrà, analogamente, per le forniture effettuate in ciascuno dei sei ambiti speciali. La realizzazione della descritta semplificazione va necessariamente coniugata con una rivisitazione delle modalità di gestione dell’accisa. Per questo l’articolo 3 della determinazione direttoriale n. 264785/RU del 23 luglio 2021 ha dettato i criteri per l’individuazione dell’Ufficio delle dogane competente per le attività come: - il rilascio dell’autorizzazione e del codice identificativo, validi su tutto il territorio nazionale; - la determinazione e la gestione della cauzione, a garanzia dell’accisa dovuta in relazione alle forniture effettuate nell’intero territorio nazionale; - l’accertamento del debito di imposta sulla base della dichiarazione annuale, la verifica dei pagamenti, l’emissione degli avvisi di pagamento e dei relativi atti di irrogazione delle sanzioni, la gestione del contenzioso, l’attivazione della procedura di riscossione coattiva e la tenuta della contabilità. In particolare, per quanto attiene alle funzioni ed attività di rilascio dell’autorizzazione, del codice identificativo, della determinazione e gestione della cauzione, l’articolo 3 della determinazione conferma la competenza dell’Ufficio delle dogane nel cui territorio insiste la sede legale del soggetto obbligato venditore. In relazione al codice identificativo si evidenzia che per i soggetti obbligati venditori già in attività alla data del 1° gennaio 2022 i codici ditta/codici di accisa di cui sono in possesso mantengono piena efficacia; non occorre alcun adempimento in ordine al rinnovo degli stessi. Riguardo alle funzioni ed attività di cui alla precedente lettera c), l’art. 3 della determinazione prevede una differenziazione a seconda che la sede legale del soggetto venditore ricada in una Regione a Statuto ordinario ovvero in una Regione a Statuto speciale o Provincia autonoma. Nell’ipotesi in cui, invece, la sede legale del soggetto obbligato venditore sia situata nel territorio di una Regione a Statuto speciale o in una Provincia autonoma, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, le funzioni e le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono esercitate: - per le forniture effettuate sia nell’ambito ordinario che nell’ambito speciale su cui insiste la citata sede legale, dall’Ufficio che ha competenza territoriale su tale sede, con la tenuta di due distinte contabilità. In tale ipotesi, per distinguere il pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas naturale riferito all’ambito ordinario, nei versamenti con modello F24 Accise dovrà essere indicata convenzionalmente la sigla provinciale “RM”; - per le forniture effettuate negli «ambiti speciali» diversi da quello su cui insiste la sede legale, dall’Ufficio delle dogane che ha la competenza sul territorio del capoluogo della Regione a Statuto speciale o della Provincia autonoma dove il prodotto è stato fornito. Atteso che la liquidazione e il saldo dell’accisa risultanti dalla dichiarazione per l’anno d’imposta 2021 saranno determinati secondo il criterio ora vigente, il versamento dell’eventuale conguaglio a debito dovrà recare l’indicazione della sigla della provincia di fornitura; diversamente, l’eventuale conguaglio a credito ed i ratei di acconto per il 2022 confluiranno nelle “contabilità per ambito”.