Biometano, reverse charge anche per le imprese industriali
L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando scatta il reverse charge IVA sul biometano: conta la rivendita, anche se l’impresa opera in un altro settore

Un’impresa industriale può essere considerata un rivenditore di gas ai fini IVA anche se la sua attività principale non ha nulla a che vedere con il mercato energetico. A fare la differenza non è il settore in cui opera, ma la destinazione effettiva del prodotto acquistato e il modo in cui viene gestita la successiva cessione. È questo il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 196 del 30 ottobre 2026, che affronta il trattamento IVA degli acquisti di biometano effettuati da un’impresa siderurgica attraverso un particolare schema contrattuale destinato a favorire l’utilizzo di energia rinnovabile.
La conclusione dell’Amministrazione finanziaria è netta: se il biometano acquistato viene integralmente rivenduto a un altro operatore, l’impresa assume la qualifica di soggetto passivo rivenditore e deve applicare il reverse charge, anche quando l’operazione è funzionale al successivo consumo del gas nei propri stabilimenti.



