Vincite da scommesse online: quando vanno dichiarate e quando no
Vincite da scommesse online e dichiarazione dei redditi: quando sono esenti da Irpef, quando devono essere dichiarate nel 730 o nel modello Redditi e cosa cambia tra operatori autorizzati ADM e bookmaker esteri

Con la comunicazione diffusa nei giorni scorsi, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rinviato al 15 febbraio 2027 l’entrata in produzione dei nuovi sistemi dei concessionari del gioco a distanza, inizialmente prevista per il 13 novembre 2026. Alla data del 7 ottobre, secondo quanto riferito dall’Agenzia, risultavano trasmesse pochissime istanze di verifica di conformità agli organismi incaricati. Il calendario prevede ora il caricamento degli esiti entro il 13 novembre per i concessionari fornitori di servizi, entro il 13 gennaio 2027 per gli altri e la conclusione delle verifiche entro il 12 febbraio 2027. Sul fronte erariale, intanto, i concessionari si preparano al versamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte tra maggio e agosto, in scadenza il 30 novembre. La fase di transizione del settore è l’occasione per fare il punto su una domanda che arriva spesso agli studi: le vincite da scommesse online vanno dichiarate?
Il principio generale: le vincite sono redditi diversi
Il punto di partenza è l’articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, che qualifica come redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico“. L’articolo 69, comma 1, precisa che tali redditi sono costituiti dall’intero ammontare percepito, senza alcuna deduzione. Non è quindi possibile sottrarre dalla vincita le giocate perse, né quelle relative allo stesso evento.
La regola generale va però letta insieme al regime di prelievo previsto per il gioco pubblico autorizzato, che sposta in larga parte l’imposizione dal giocatore al concessionario.
Concessionari ADM: prelievo a monte e nessun obbligo dichiarativo
Per le scommesse sportive a quota fissa raccolte da operatori in concessione ADM, il tributo è l’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, dovuta dal concessionario e calcolata sul margine, cioè sulla differenza tra le somme giocate e le vincite pagate. Per effetto della legge di Bilancio 2025, le aliquote sono pari al 20,5% per la raccolta su rete fisica e al 24,5% per quella a distanza. In sede di esame del cosiddetto “decreto Sport” era stato proposto un ulteriore aumento al 21% e al 25%, che non è stato approvato.
Per il giocatore la conseguenza è netta: le vincite pagate da un concessionario autorizzato non concorrono a formare il reddito complessivo e non vanno indicate nel modello 730 né nel modello Redditi PF. Lo stesso vale per il betting exchange autorizzato, dove il prelievo è incorporato nella commissione trattenuta dall’operatore.
Il primo controllo, in pratica, riguarda la natura dell’operatore. Il sito deve risultare nell’elenco dei concessionari pubblicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e gli estremi della concessione sono di norma riportati nella parte bassa della pagina. Un portale come NetBet.it, che opera in Italia in regime di concessione ADM, rientra in questa categoria: le vincite accreditate sul conto di gioco sono già al netto del prelievo erariale, assolto a monte dal concessionario, e non generano obblighi dichiarativi in capo al giocatore.
Diverso il caso di lotto, Superenalotto, lotterie e gratta e vinci, dove sulla parte di vincita eccedente i 500 euro si applica un prelievo alla fonte, con aliquote che variano secondo il gioco. Anche qui, trattandosi di prelievo a titolo definitivo, il vincitore non deve inserire nulla in dichiarazione.
Operatori Ue e See: l’esenzione limitata alle case da gioco
Più articolato il trattamento delle vincite ottenute presso operatori esteri. A seguito della sentenza della Corte di giustizia Ue del 22 ottobre 2014, cause riunite C-344/13 e C-367/13 (Blanco e Fabretti), che aveva giudicato discriminatoria la tassazione delle sole vincite conseguite all’estero, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell’articolo 69 del Tuir. La norma esclude dal reddito le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L’esenzione riguarda le case da gioco in senso proprio. Per le vincite da scommesse ottenute presso bookmaker esteri privi di concessione ADM, secondo l’interpretazione più diffusa resta applicabile la regola generale dell’articolo 67, con conseguente obbligo dichiarativo. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 13038 del 14 maggio 2021, è tornata sul trattamento delle vincite conseguite presso operatori comunitari: un precedente da esaminare caso per caso, alla luce della natura dell’operatore e del tipo di gioco.
Operatori non autorizzati: dichiarazione, monitoraggio e sanzioni
Per le vincite conseguite su siti privi di concessione, comunitari o extracomunitari, manca qualsiasi prelievo alla fonte. L’importo va quindi indicato per intero nel quadro RL del modello Redditi PF tra i redditi diversi, o nella corrispondente sezione del 730, e sconta la tassazione ordinaria Irpef con le relative addizionali.
Se le somme restano depositate su un conto di gioco presso un operatore estero, occorre valutare anche gli obblighi di monitoraggio fiscale del quadro RW previsti dall’articolo 4 del d.l. n. 167/1990. L’omessa indicazione della vincita espone alle sanzioni per infedele dichiarazione previste dal d.lgs. n. 471/1997. Va ricordato, inoltre, che la partecipazione a giochi organizzati da soggetti privi di concessione può comportare anche le sanzioni previste dalla legge n. 401/1989.
Cosa verificare con il cliente
In sintesi, davanti a un contribuente che ha conseguito vincite da scommesse, il professionista dovrebbe verificare tre elementi: se l’operatore era titolare di concessione ADM al momento della giocata; se si tratta di casa da gioco autorizzata in un Paese Ue o See; se le somme sono rimaste su conti di gioco esteri. Nel primo e nel secondo caso non vi è nulla da dichiarare; nel terzo scattano sia l’obbligo dichiarativo sia, potenzialmente, il monitoraggio fiscale.
Il riordino del gioco a distanza, avviato con il d.lgs. n. 41/2024, non ha modificato la disciplina Irpef delle vincite. Il nuovo calendario fissato dall’Agenzia riguarda i sistemi tecnici dei concessionari e non incide sugli obblighi dei giocatori, che restano ancorati alla distinzione tra gioco autorizzato e non autorizzato.



