Mef - Decreto 28 settembre 2020 Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) ha previsto - con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente - che le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Con il decreto 28 settembre 2020, il MEF e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti definiscono le modalità operative per acquisire i dati necessari a individuare i soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica. In base al decreto, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del pubblico registro automobilistico - PRA i seguenti dati: Dati da comunicare - dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica proprietari del veicolo; - tipologia di veicolo; - targa del veicolo; - dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto; - dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale della persona giuridica, utilizzatori del veicolo; - residenza dell’utilizzatore del veicolo. relativi ai contratti stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020 entro il termine del 10° giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto. I dati, necessari per l'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica e della Regione o Provincia autonoma destinatari dello stesso, sono trasmessi al Sistema informativo del PRA secondo le modalità stabilite nell’Allegato A al decreto. Nota bene In sede di prima applicazione, i proprietari di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente sono tenuti a comunicare al Sistema informativo del PRA entro il termine del 10 ottobre 2020 i dati relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020. Casi particolari Se la locazione del medesimo veicolo assume, per effetto di contratti consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi tra le stesse parti, comprese le proroghe degli stessi, la natura di contratto di locazione a lungo termine, il proprietario del veicolo è tenuto a provvedere alla comunicazione dei dati necessari entro il termine del 10° giorno successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto. In tale ipotesi la soggettività passiva e attiva della tassa automobilistica è individuabile dal periodo tributario successivo alla data della proroga o del rinnovo del contratto. Per i veicoli concessi in sublocazione a lungo termine senza conducente, oltre al proprietario è tenuto agli adempimenti anche il sublocatore. Scambio dati tra PRA ed Entrate Il gestore del Sistema informativo del PRA rende fruibili, a titolo non oneroso, alle Regioni, alle Province autonome e all’Agenzia delle Entrate i dati acquisiti con periodicità giornaliera. A seguito della ricezione dei dati, le Regioni, le Province autonome e l’Agenzia delle Entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa. Il pagamento della tassa può essere eseguito cumulativamente dalle imprese proprietarie di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente in luogo dei singoli utilizzatori.