Con la risposta n. 212 del 30 ottobre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento applicabile alle somme (misure di compensazione) versate da una Società, tenuta a realizzare un progetto relativo a un parco fotovoltaico, nei confronti di un Comune sul cui territorio ricadrà detto progetto. Ai fini dell'assoggettamento ad Iva di una operazione occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede che «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese [...]». Con riferimento a detto requisito oggettivo, per quanto qui di interesse, l'articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972 prevede al comma 1 che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazione di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte». Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso. Con la circolare n. 34/E del 21 novembre 2023 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, tra l'altro, che «(...) in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato (...). Di contro, l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta ilsoggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. (...)». Orbene, nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, le somme di natura compensativa sono utilizzate in interventi di cui risultano beneficiari unicamente la collettività e il territorio comunale. Inoltre, le medesime somme risultano esser a carattere non meramente patrimoniale o economico. Pertanto, da quanto emerge dalle disposizioni contenute nella convenzione tra la Società e il Comune e dal quadro normativo dal quale trae origine lo stesso schema di convenzione stipulata tra le parti, non si ravvisa, tra il predetto Comune e la Società, la sussistenza di un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni (cfr. citata circolare n. 34/E del 22 novembre 2013). Le somme che il Comune riceve dalla Società rappresentano, piuttosto, delle erogazioni, previste dal DM del 2010, aventi le caratteristiche di misure compensative e di riequilibrio ambientale che, ai sensi del medesimo decreto ministeriale, dovranno essere adottate per prevenire e compensare potenziali ricadute ed esternalità dell'impianto sul territorio e sulla collettività dello stesso Comune. In conclusione, le predette somme non costituiscono il corrispettivo per una controprestazione a cui è tenuto il Comune beneficiario nei confronti della Società non individuandosi, al riguardo, alcuna prestazione di servizi di cui al richiamato articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, ma, piuttosto, le stesse rappresentano misure compensative e di sostanziale riequilibrio ambientale, che dovranno adottarsi al fine di prevenire e compensare potenziali esternalità dell'impianto realizzato dalla Società che, come tali, devono configurarsi come mere erogazioni di denaro da escludersi dall'ambito applicativo del tributo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato d.P.R. n. 633 del 1972, il quale prevede che non sono considerate cessioni di beni «le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro». Pertanto, non configurandosi nella fattispecie alcuna operazione di cui al menzionato articolo 3 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, le somme in argomento non risultano riconducibili nell'ambito applicativo dell'Iva.