L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 23 del 30 ottobre 2024 riguardante l’attivazione della procedura di sdoganamento centralizzato all’importazione ai sensi dell’art. 179 del Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell’unione). Il Codice doganale dell’Unione (CDU), all’art. 179, ha individuato una nuova forma di sdoganamento delle merci in arrivo e in partenza dal territorio dell’Unione prevedendo che: “su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un Ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro Ufficio doganale”. Tale procedura consente, quindi, la presentazione della dichiarazione doganale presso l’Ufficio doganale dello Stato membro in cui la società è stabilita (denominato Ufficio doganale di controllo), permettendo, al contempo, di presentare fisicamente le merci in un Ufficio doganale posto in uno Stato membro diverso (denominato Ufficio doganale di presentazione). Per poter applicare tale forma di semplificazione, il richiedente deve avere lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni (AEOC) e deve essere autorizzato alla specifica procedura dall’Ufficio doganale dello Stato membro dove è stabilito: l’autorizzazione ha effetto sia nello Stato membro che l’ha rilasciata sia negli altri Stati membri dove la merce viene fisicamente presentata all’arrivo nel territorio dell’Unione o alla sua partenza dallo stesso. Dal 1° luglio 2024 in base all’UCC work programme (Decisione di Esecuzione UE 2023/2879), gli Stati membri devono dare applicazione al sistema per lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI - Centralized Clearance for import), attraverso il quale è possibile lo scambio di informazioni fra gli uffici doganali coinvolti (Ufficio di controllo e Ufficio di presentazione della merce) nei due Stati membri interessati dall’operazione. L’istituto dello sdoganamento centralizzato è stato introdotto nel CDU dopo l’esperienza delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate (SASP), fondate sullo stesso principio di centralizzazione delle procedure doganali presso lo Stato membro dove l’azienda richiedente ha la sede principale anche per le merci fisicamente presentate in altri Stati membri. Lo sdoganamento centralizzato all’esportazione sarà applicabile da dicembre 2024; ad esso seguiranno le ulteriori funzionalità per merci in ingresso nel territorio unionale, di cui si prevede l’implementazione entro il 2 giugno 2025. L’operatore che intende ottenere l’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, oltre ad essere titolare dello status di AEO per le semplificazioni doganali, dovrà presentare l’istanza attraverso il sistema CDS (Customs Decision System) inviandola all’Ufficio competente per tale tipo di autorizzazioni nello Stato membro ove lo stesso è stabilito Il competente Ufficio, una volta ricevuta l’istanza e verificata l’accettabilità della stessa nei termini previsti dall’art. 22 CDU, predispone il progetto di autorizzazione e avvia la consultazione tramite CDS con gli altri Stati membri coinvolti nell’autorizzazione. Un operatore stabilito in Italia che intenda richiedere un’autorizzazione allo sdoganamento centralizzato, deve presentare l’istanza attraverso il sistema CDS, indicando come Ufficio competente per il rilascio di tale autorizzazione l’Ufficio regimi e procedure doganali di questa Direzione (cod. IT922106). Allo stesso Ufficio devono essere inviati – nell’ambito della procedura di consultazione - i progetti di autorizzazione predisposti da altri Stati membri che vedono coinvolti Uffici italiani per la presentazione delle merci. Qualora l’Italia sia lo Stato nel quale risiede l’Ufficio doganale di presentazione, la riscossione dei tributi nazionali (IVA, accise e altri tributi nazionali) da parte dell’Ufficio di presentazione della merce avviene sulla base dei dati forniti dall’Ufficio di controllo dove viene presentata la dichiarazione doganale, attraverso il sistema CCI. Nel contesto della semplificazione prevista dallo sdoganamento centralizzato, l’operatore economico autorizzato a tale procedura, presenta la dichiarazione doganale all’Ufficio doganale di controllo. La procedura prevede che anche le eventuali integrazioni e richieste di rettifica vadano presentate all’Ufficio doganale di controllo.