STP e STA, quote di utili modificabili a consuntivo
Agenzia delle Entrate estende alle società semplici tra professionisti la deroga dell’articolo 5 TUIR, ma con limiti precisi

Una novità importante per le società tra professionisti e le società tra avvocati arriva dall’Agenzia delle Entrate. Con il principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che, a determinate condizioni, anche le STP e le STA costituite in forma di società semplice possono determinare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti dopo la chiusura dell’esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’apertura riguarda l’applicazione dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR, norma che consente alle associazioni professionali di modificare le quote di partecipazione agli utili con un atto formato anche successivamente alla chiusura del periodo d’imposta.
Il chiarimento non rappresenta, però, un via libera generalizzato: la possibilità riguarda esclusivamente i soci professionisti e non può essere utilizzata per modificare a posteriori la remunerazione spettante ai soci finanziatori.



