Borse di studio per figli di dipendenti pubblici: confermata l’imponibilità fiscale

L'Agenzia delle Entrate nega l'esenzione ex art. 51 TUIR per le somme erogate dalle gestioni previdenziali, qualificandole come redditi assimilati

Con la risposta n. 101 del 2 aprile 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le borse di studio erogate in favore di figli e orfani di dipendenti o pensionati iscritti a gestioni previdenziali specifiche (come la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, l'Assistenza Magistrale o il Fondo ex Ipost) costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

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