L’articolo 1, commi da 51 a 55, della legge n. 199/2025 – il Bilancio 2026 – ha apportato modifiche al trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, nonché alla disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi. La novità principale consiste nell'introduzione di requisiti minimi di accesso ai regimi di esclusione e di esenzione dal reddito imponibile, limitandone l’ammissione solo alle partecipazioni più “significative”. Ciò vale tanto per i soggetti Ires quanto per quelli Irpef in regime d'impresa (imprenditori individuali e società di persone di cui all’articolo 5 del Tuir). La modifica si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e alle distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. In sintesi, il legislatore ha introdotto, sia ai fini dell’esclusione dei dividendi sia ai fini dell’esenzione delle plusvalenze, le seguenti soglie di rilevanza minima: partecipazione al capitale sociale non inferiore al 5% valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500mila euro. Per beneficiare dell’esenzione sulle plusvalenze e dell’esclusione dei dividendi da imposizione, dunque, la partecipazione del socio deve ora integrare almeno uno dei predetti requisiti. Questi ultimi si cumulano a quelli già previsti dalle norme che regolano l’imponibilità delle plusvalenze e dei dividendi per i soggetti Irpef e per quelli Ires. Ricordiamo, infatti, che i tali regimi nascono nell’ottica di evitare una doppia tassazione dello stesso reddito, prima in capo alla società che l’ha prodotto, poi in capo al socio (sia esso percepito come dividendo o realizzato come plusvalenza). Le novità fiscali sui dividendi (articolo 1, comma 51, della legge di bilancio 2026) In merito al regime fiscale di esclusione dei dividendi, la riforma degli articoli 59 e 89 Tuir ha mantenuto invariate le percentuali di tassazione (5% per i soggetti Ires e 58,14 % per i soggetti Irpef), condizionandone tuttavia l’accesso al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro. A tal fine, viene precisato che, nella determinazione della soglia del 5%, si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, e tenuto conto dell’effetto di demoltiplicazione prodotto dalla catena di controllo. La medesima esclusione del 95% rimane applicabile alle remunerazioni sui titoli e gli altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, di valore fiscale non inferiore a 500mila euro. Osserviamo, inoltre, che le stesse soglie di rilevanza della partecipazione devono sussistere anche ai fini della fruizione del regime di esclusione applicabile, nella misura del 95%, agli utili provenienti da società o enti non residenti diversi da quelli localizzati in territori a fiscalità privilegiata (secondo i criteri di cui all’articolo 47 bis Tuir) e, del pari, ai fini della fruizione del regime di esclusione nella misura del 50% applicabile agli utili provenienti da società o enti localizzati in territori a regime fiscale privilegiato (secondo i parametri dettati dall’articolo 47 bis, qualora sia dimostrata, anche a seguito di interpello probatorio, la sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera a), della medesima norma, ossia lo svolgimento di un’attività economica effettiva). Le modifiche alle plusvalenze esenti (articolo 1, comma 51, della legge di bilancio 2026) Con riguardo all’esenzione delle plusvalenze (participation exemption o Pex), la riforma degli articoli 58 e 87 del Tuir ha confermato le attuali percentuali di imponibilità (pari al 5% per i soggetti Ires e al 58,14% per quelli Irpef), innovando i requisiti di possesso della partecipazione. Restano dunque ferme le condizioni, sempre necessarie, di accesso al regime di esenzione previste dall’articolo 87 del Tuir per i soggetti Ires ed estese a quelli Irpef dall’articolo 58 del Tuir, vale a dire: il periodo di possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del 12° mese precedente quello della cessione (con applicazione del criterio Lifo per le cessioni parziali) l’iscrizione contabile della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso la residenza fiscale della società partecipata in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato (requisito che deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso o, per partecipazioni detenute da oltre cinque periodi d’imposta e cedute a controparti extra gruppo sin dai cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo) la natura commerciale della società partecipata, come definita dall’articolo 55 del Tuir (requisito che deve sussistere ininterrottamente dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo). Anche in questo caso l’esenzione si estende alle plusvalenze realizzate sui titoli e gli altri strumenti finanziari similari alle azioni, di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e ai contratti di associazione in partecipazione, di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, di valore fiscale non inferiore a 500mila euro. Le novità in materia di ritenuta sui dividendi corrisposti (articolo 1, commi 52 e 53, della legge di bilancio 2026) A ben vedere, per i soci persone fisiche continua ad applicarsi la ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero dividendo percepito, senza distinzione tra partecipazioni qualificate o non qualificate. Coerentemente con quanto previsto in tema di dividendi, la nuova legge di bilancio è intervenuta poi a modificare la disciplina della ritenuta fiscale sui dividendi outbound, cioè corrisposti da società o enti residenti alle società e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239/1996 (white list). Di conseguenza, la ritenuta dell'1,20% è ora subordinata agli stessi requisiti dimensionali attinenti la partecipazione (5% del capitale o 500mila euro di valore fiscale). Gli acconti (articolo 1, commi 54 e 55, della legge di bilancio 2026) Poiché le nuove disposizioni, come anticipato, si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e alle distribuzioni di dividendi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’imposta di riferimento è quella che sarebbe risultata in applicazione delle nuove disposizioni.