Revocatoria fallimentare con tassazione proporzionale

Le restituzioni conseguenti all’azione giudiziale non hanno natura meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente, ma realizzano un vero e proprio trasferimento di ricchezza

Con l’ordinanza n. 1336 del 21 gennaio 2026, la Corte di cassazione è tornata a occuparsi della tassazione delle sentenze che accolgono l’azione revocatoria fallimentare, chiarendo quando tali provvedimenti scontano l’imposta di registro in misura proporzionale oppure fissa, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b) o lettera e), della Tariffa parte prima allegata al Dpr n. 131/1986, oggi confluiti nella tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (Dlgs n. 123/2025).

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